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L’O.S.A.P.P. intende fornire a tutti i Colleghi uno strumento utile e facilmente comprensibile per individuare la propria posizione attuale, rispetto alle nuove disposizioni di legge e le proprie possibilità di pensionamento attuali e future.
Infatti dall’1.1.1998, con l’entrata in vigore della legge. n. 449/97 e del D. Lvo 165/97, sono stati modificati i requisiti per il diritto, per la decorrenza del trattamento pensionistico e le modalità di calcolo dei periodi di servizio. E’ opportuno mettere in condizione i Colleghi di poter conoscere la propria posizione in riferimento agli anni utili di servizio e all’aliquota contributiva pensionabile maturata, dati indispensabili per la valutazione di ogni singolo caso.
DEFINIZIONE DI SERVIZIO UTILE
- Per servizio utile si intende, il servizio effettivo prestato nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e poi nel Corpo di Polizia Penitenziaria , più la maggiorazione del servizio (in genere l’aumento di 1/5), più l’eventuale servizio militare, più qualsiasi altro periodo lavorativo ricongiunto ai sensi della L.29 (ricongiunzione), più computo per ex vigilatrici.
CALCOLO DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PENSIONABILE
Fino al 31.12.97 per ogni anno utile l’aliquota di rendimento era del 3.6 %, dall’1.1.98 l’aliquota è stata ridotta al 2%.
Tenendo conto delle variazioni e con l’ausilio della tabella seguente si può calcolare, conoscendo l’anzianità di servizio, l’aliquota di pensionamento maturata.
Es.: nel 2000, un Collega che al 31.12.97 aveva 27 anni di servizio utile, raggiungerà un’aliquota che sarà la somma di quella raggiunta al 31.12.97 ( 69.20 % - V. tabella -) , più un 2% ogni anno dal 1998 al 2000, per un totale di 75.20%.
| ANZIANITA' | ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PENSIONABILE AL 31.12.1997 |
| da 15 a 20 anni | 44,00 % |
| anni 21 | 47,60 % |
| anni 22 | 51,20 % |
| anni 23 | 54,80 % |
| anni 24 | 58,40 % |
| anni 25 | 62,00 % |
| anni 26 | 65,60 % |
| anni 27 | 69,20 % |
| anni 28 | 72,80 % |
| anni 20 | 76,40 % |
| anni 30 | 80,00 % |
MODIFICHE AL CALCOLO DEI PERIODI DI SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI
- dall’ 1.1.98 gli aumenti dei periodi di servizio ai fini pensionistici (aumento di 1/5, ecc.), non possono superare i 5 anni; per chi al 31.12.1997 aveva maturato una maggiorazione superiore, quest’ultima è ritenuta valida ma non è ulteriormente aumentabile.
- dal 1.1.98 sono cambiati i criteri di arrotondamento del servizio utile praticamente abolendolo. Ad esempio i 36 anni si raggiungono con 35 anni 11 mesi e 16 giorni e non più con 35 anni 6 mesi ed 1 giorno come in precedenza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONAMENTO
- La domanda di pensione non può essere presentata prima di 12 mesi della data di pensionamento.
PENSIONE DI VECCHIAIA (limiti di età)
Si consegue, d’ufficio, al compimento del 60° anno di età, con decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello del compimento stesso.
Es. : un Collega nato il 07.04.1938 accederà al trattamento pensionistico il 01.05.1999.
Per chi, nel 1993, aveva optato per i limiti di età degli appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia (58 anni), trova applicazione la seguente tabella:
| ANNO | ATA' ANAGRAFICA |
| dal 1998 al 2004 | 58 anni |
| dal 2005 al 2007 | 59 anni |
| dal 2008 in poi | 60 anni |
PENSIONE DI ANZIANITA’ (a domanda)
Per ottenere il pensionamento, a seguito di domanda, occorre essere in possesso della massima anzianità contributiva (aliquota pensionabile dell’80%), in concomitanza all’età anagrafica come riportato nella seguente tabella :
| ANNO | ETA' ANAGRAFICA |
| dal 01/07/1999 al 31/12/2000 | 51 anni |
| dal 01/01/2001 al 30/06/2002 | 52 anni |
| dal 01/07/2002 in poi | 53 anni |
oppure:
- dei requisiti anagrafici e contributivi, ovvero solo contributivi come indicato nella seguente tabella:
| ANNO DI RIFERIMENTO | CON ALMENO 35 ANNI DI CONTRIBUTI | QUALUNQUE ETA' ANAGRAFICA |
| 2000 | 54 anni di età | 37 anni di anzianità contributiva |
| 2001 | 55 anni di età | 37 anni di anzianità contributiva |
| 2002 | 55 anni di età | 37 anni di anzianità contributiva |
| 2003 | 56 anni di età | 37 anni di anzianità contributiva |
| 2004 | 57 anni di età | 38 anni di anzianità contributiva |
| 2005 | 57 anni di età | 38 anni di anzianità contributiva |
| 2006 | 57 anni di età | 39 anni di anzianità contributiva |
| 2007 | 57 anni di età | 39 anni di anzianità contributiva |
| 2008 in poi | 57 anni di età | 40 anni di anzianità contributiva |
Nei casi di pensionamento a domanda la data sarà differita, come da tabella, se si hanno più o meno di 57 anni di età
| POSSESSO DEI REQUISITI ENTRO | DATA DI ACCESSO > 57 ANNI | DATA DI ACCESSO < 57 ANNI |
| 31/12/1997 | dal 01/07/1998 | dal 01/04/1998 |
| 1° trimestre dell'anno | dal 1° luglio dello stesso anno | dal 1° gennaio anno successivo |
| 2° trimestre dell'anno | dal 1° ottobre dello stesso anno | dal 1° gennaio anno successivo |
| 3° trimestre dell'anno | dal 1° gennaio anno successivo | dal 1° gennaio anno successivo |
| 4° trimestre dell'anno | dal 1° aprile anno successivo | dal 1° aprile anno successivo |
Può accedere al trattamento pensionistico immediato soltanto chi raggiunge il 40° anno di servizio utile.
Dal 1.1.1998 anche al personale che cessa dal servizio a domanda, vengono attribuiti i sei scatti, come previsto dal D. L.vo 165/1997. In questo caso il pensionato dovrà corrispondere una contribuzione che, al momento non è quantificabile mancando disposizioni in merito da parte del Ministero del Tesoro. Tale contributo dovrà essere corrisposto fino al compimento dell’età prevista per il collocamento in pensione per limiti di età.
PENSIONE PER INABILITA’ AL SERVIZIO (riforma)
Il requisito minimo, nel caso di riforma per inabilità, è un’anzianità utile di servizio pari o superiore a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
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