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La carta d´identità |
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La
carta d’identità è il documento di
riconoscimento per antonomasia. Deve
essere rilasciata dal sindaco a
tutti i cittadini italiani e
stranieri, purché residenti o
dimoranti nel comune ed a partire
dal giorno successivo al compimento
dell’età di 15 anni, nonchè ai
cittadini italiani residenti
all’estero iscritti all’anagrafe dei
cittadini italiani residenti
all’estero (A.I.R.E.); nel caso di
cittadini residenti o iscritti all’A.I.R.E
di un comune diverso da quello in
cui viene richiesta la carta
d’identità è necessario il nulla
osta del comune di residenza o nella
cui A.I.R.E. si è iscritti. La
validità è di cinque anni ed il
costo per il rilascio è di € 5,68
per diritto fisso e di segreteria;
il costo raddoppia in caso di
rilascio di duplicato per
smarrimento o deterioramento.
Rilascio: è
necessario recarsi di persona presso
gli sportelli degli uffici
anagrafici del comune in cui si
risiede o si dimora, presentando: –
il modulo di richiesta in
distribuzione presso tutti gli
uffici anagrafici dopo averlo
compilato con i propri dati
anagrafici;
Attenzione: i dati
relativi allo stato civile potranno
essere riportati sul documento solo
se ciò viene richiesto
dall’interessato; – tre fotografie
formato tessera recenti, riprese di
fronte e senza cappello; – eventuale
carta d’identità scaduta; – valido
documento di riconoscimento (in
mancanza occorre la presenza di due
testimoni muniti di documento di
identità valido); – in caso di
richiedente minorenne questi deve
essere accompagnato da almeno un
genitore; in assenza di documento
l’identità verrà attestata da
quest’ultimo. Di norma la carta
d’identità viene rilasciata al
momento, direttamente
all’interessato.
Validità per l’espatrio:
se si desidera che il documento sia
valido per l’espatrio è sufficiente
compilare e sottoscrivere l’apposita
dichiarazione, sul modello fornito
allo sportello, in cui si
autocertifica di non trovarsi in
nessuna condizione che ne impedisca
il rilascio. In assenza di tale
dichiarazione, sulla carta
d’identità viene apposta la dicitura
«non valida per l’espatrio». In caso
di richiedente minorenne è
necessario l’assenso di entrambi i
genitori o il nulla osta del giudice
tutelare in tutti i casi in cui il
minore non abbia un unico
affidatario.
I Paesi verso i quali è
possibile espatriare con la sola
carta d’identità sono:
Austria; Belgio; Bosnia Erzegovina;
Cipro; Croazia; Danimarca;
Finlandia; Francia; Germania;
Grecia; Irlanda; Islanda;
Liechtenstein; Lussemburgo; Malta;
Principato di Monaco; Norvegia;
Olanda; Polonia; Portogallo; Regno
Unito; Slovenia; Spagna; Svezia;
Svizzera; Marocco e Tunisia (solo
per viaggi di gruppi organizzati per
motivi turistici); Turchia solo per
imbarcati su navi da crociera).
Rilascio a cittadini
stranieri residenti: è
necessario recarsi di persona presso
gli sportello degli uffici
anagrafici del comune in cui si
risiede o si dimora, presentando: –
il modulo di richiesta in
distribuzione presso tutti gli
uffici anagrafici, dopo averlo
compilato con i propri dati
anagrafici; attenzione: i dati
relativi allo stato civile potranno
essere riportati sul documento solo
se ciò viene richiesto
dall’interessato; – tre fotografie
formato tessera recenti, riprese di
fronte e senza cappello; – permesso
o carta di soggiorno non scaduto
rilasciato dalla competente
questura; – eventuale carta
d’identità scaduta; – valido
documento di riconoscimento (in
mancanza occorre la presenza di due
testimoni muniti di documento di
identità valido). Di norma la carta
d’identità viene rilasciata al
momento, direttamente
all’interessato. La carta d’identità
rilasciata ai cittadini stranieri
vale esclusivamente come documento
d’identità e non costituisce titolo
per l’espatrio.
Rinnovo per prossima
scadenza: a partire dal
180° giorno precedente alla data di
scadenza può essere richiesto il
rinnovo, recandosi di persona presso
gli sportelli degli uffici
anagrafici del comune in cui si
risiede o si dimora e presentando la
stessa documentazione prevista per
il rilascio.
Richiesta duplicato per
smarrimento/furto o deterioramento:
è necessario recarsi di persona
presso gli sportelli degli uffici
anagrafici del comune in cui si
risiede o si dimora presentando la
stessa documentazione prevista per
il rilascio. Inoltre, in caso di
duplicato per smarrimento o furto: –
un valido documento di
riconoscimento, richiesto anche nel
caso in cui la carta d’identità sia
deteriorata al punto da non essere
più utile all’identificazione (in
mancanza occorre la presenza di due
testimoni muniti di documento di
identità valido); – l’attestazione
di resa denunzia presso un organo di
polizia da esibire in originale, più
una fotocopia per gli atti
dell’anagrafe.
Documenti di riconoscimento.
Sono molte le convinzioni errate
riguardo alla equipollenza rispetto
alla carta d’identità, vale a dire
alla possibilità di essere
considerati ad essa equivalenti, dei
vari documenti di riconoscimento.
Esiste in proposito una precisa
disposizione normativa, vale a dire
il secondo comma dell’art. 35 del
«Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di documentazione
amministrativa», approvato con
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
che dispone testualmente: «Sono
equipollenti alla carta di identità
il passaporto, la patente di guida,
la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d’armi,
le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione
dello Stato».
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