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  La carta d´identità
La carta d’identità è il documento di riconoscimento per antonomasia. Deve essere rilasciata dal sindaco a tutti i cittadini italiani e stranieri, purché residenti o dimoranti nel comune ed a partire dal giorno successivo al compimento dell’età di 15 anni, nonchè ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.); nel caso di cittadini residenti o iscritti all’A.I.R.E di un comune diverso da quello in cui viene richiesta la carta d’identità è necessario il nulla osta del comune di residenza o nella cui A.I.R.E. si è iscritti. La validità è di cinque anni ed il costo per il rilascio è di € 5,68 per diritto fisso e di segreteria; il costo raddoppia in caso di rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento.

Rilascio: è necessario recarsi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora, presentando: – il modulo di richiesta in distribuzione presso tutti gli uffici anagrafici dopo averlo compilato con i propri dati anagrafici;
 
Attenzione: i dati relativi allo stato civile potranno essere riportati sul documento solo se ciò viene richiesto dall’interessato; – tre fotografie formato tessera recenti, riprese di fronte e senza cappello; – eventuale carta d’identità scaduta; – valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido); – in caso di richiedente minorenne questi deve essere accompagnato da almeno un genitore; in assenza di documento l’identità verrà attestata da quest’ultimo. Di norma la carta d’identità viene rilasciata al momento, direttamente all’interessato.
 
Validità per l’espatrio: se si desidera che il documento sia valido per l’espatrio è sufficiente compilare e sottoscrivere l’apposita dichiarazione, sul modello fornito allo sportello, in cui si autocertifica di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d’identità viene apposta la dicitura «non valida per l’espatrio». In caso di richiedente minorenne è necessario l’assenso di entrambi i genitori o il nulla osta del giudice tutelare in tutti i casi in cui il minore non abbia un unico affidatario.
 
I Paesi verso i quali è possibile espatriare con la sola carta d’identità sono: Austria; Belgio; Bosnia Erzegovina; Cipro; Croazia; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Islanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Malta; Principato di Monaco; Norvegia; Olanda; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Marocco e Tunisia (solo per viaggi di gruppi organizzati per motivi turistici); Turchia solo per imbarcati su navi da crociera).
 
Rilascio a cittadini stranieri residenti: è necessario recarsi di persona presso gli sportello degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora, presentando: – il modulo di richiesta in distribuzione presso tutti gli uffici anagrafici, dopo averlo compilato con i propri dati anagrafici; attenzione: i dati relativi allo stato civile potranno essere riportati sul documento solo se ciò viene richiesto dall’interessato; – tre fotografie formato tessera recenti, riprese di fronte e senza cappello; – permesso o carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla competente questura; – eventuale carta d’identità scaduta; – valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido). Di norma la carta d’identità viene rilasciata al momento, direttamente all’interessato. La carta d’identità rilasciata ai cittadini stranieri vale esclusivamente come documento d’identità e non costituisce titolo per l’espatrio.
 
Rinnovo per prossima scadenza: a partire dal 180° giorno precedente alla data di scadenza può essere richiesto il rinnovo, recandosi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora e presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio.
 
Richiesta duplicato per smarrimento/furto o deterioramento: è necessario recarsi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio. Inoltre, in caso di duplicato per smarrimento o furto: – un valido documento di riconoscimento, richiesto anche nel caso in cui la carta d’identità sia deteriorata al punto da non essere più utile all’identificazione (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido); – l’attestazione di resa denunzia presso un organo di polizia da esibire in originale, più una fotocopia per gli atti dell’anagrafe.
 
Documenti di riconoscimento. Sono molte le convinzioni errate riguardo alla equipollenza rispetto alla carta d’identità, vale a dire alla possibilità di essere considerati ad essa equivalenti, dei vari documenti di riconoscimento. Esiste in proposito una precisa disposizione normativa, vale a dire il secondo comma dell’art. 35 del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che dispone testualmente: «Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato».
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