|
|
|
L'autocertificazione |
|
Cosa è l’autocertificazione:
è una semplice dichiarazione sostitutiva di
certificazione che ogni cittadino può scrivere e
firmare in carta libera, senza autentica della firma
e senza bollo e che sostituisce la maggior parte dei
certificati.
Chi deve accettarla:
Cosa accade a chi non l’accetta:
l’art. 74 del citato d.P.R. 445/2000 dispone
testualmente: «Art. 74. Violazione dei doveri
d’ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio
la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà rese a norma delle disposizioni del
presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri
d’ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di
notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del
dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente
addetto di accettare l’attestazione di
stati, qualità personali e fatti mediante
l’esibizione di un documento di
riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte
rispettivamente degli ufficiali di stato
civile e dei direttori sanitari, del
certificato di assistenza al parto ai fini
della formazione dell’atto di nascita». In
alcuni casi il rifiuto o comunque la mancata
accettazione dell’autocertificazione può
integrare il reato di rifiuto od omissione
di atti d’ufficio ( art.
328 c.p.).
Cosa accade a chi emette autocertificazioni
non veritiere:
ai sensi dell’art. 75 del ripetuto d.P.R. 445/2000
qualora emerga la non veridicità del contenuto
dell’autocertificazione il dichiarante decade dai
benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Ai sensi del successivo art. 76 ai fini
penali le autocertificazioni sono considerate
dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale e chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia; l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità
equivale inoltre ad uso di atto falso.
Le amministrazioni non possono più chiedere ai
cittadini i certificati relativi a:
-
luogo e data di nascita;
-
residenza;
-
cittadinanza;
-
godimento dei diritti civili e politici;
-
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
-
stato di famiglia;
-
esistenza in vita;
-
nascita del figlio, morte del coniuge, del
genitore, del figlio, ecc.;
-
tutti i dati a conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri di stato civile (ad
esempio la maternità, la paternità, la
separazione o comunione dei beni);
-
iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni (ad esempio l’iscrizione alla
camera di commercio);
-
appartenenza a ordini professionali;
-
titolo di studio, di specializzazione, di
aggiornamento, di formazione, di abilitazione,
qualifica professionale, esami sostenuti,
qualifica tecnica;
-
situazione reddituale o economica, assolvimento
di obblighi contributivi;
-
possesso e numero del codice fiscale, della
partita iva e qualsiasi dato contenuto
nell’anagrafe tributaria;
-
stato di disoccupazione, qualità di pensionato e
categoria di pensione;
-
qualità di studente;
-
qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;
-
iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
-
tutte le situazioni relative all’adempimento
degli obblighi militari, comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
-
non aver riportato condanne penali e non essere
destinatari di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale;
-
non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
-
non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e non aver presentato domanda di
concordato;
-
vivere a carico.
|
|
|
|