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L'autocertificazione
Cosa è l’autocertificazione:
 
è una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione che ogni cittadino può scrivere e firmare in carta libera, senza autentica della firma e senza bollo e che sostituisce la maggior parte dei certificati.
 
Chi deve accettarla:
tutte le amministrazioni pubbliche ed i servizi pubblici (ad esempio Enel, Italgas, Trenitalia, ecc.) hanno il preciso obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazione) dei cittadini e di mettere a loro disposizione i moduli delle dichiarazioni (art. 48, comma 2 del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); sono esclusi dall’obbligo i tribunali ed i privati (ad esempio banche o compagnie di assicurazione) che hanno la facoltà di accettare l’autocertificazione, ma non l’obbligo.
 
Cosa accade a chi non l’accetta:
 
l’art. 74 del citato d.P.R. 445/2000 dispone testualmente: «Art. 74. Violazione dei doveri d’ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita». In alcuni casi il rifiuto o comunque la mancata accettazione dell’autocertificazione può integrare il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
Cosa accade a chi emette autocertificazioni non veritiere:
 
ai sensi dell’art. 75 del ripetuto d.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto dell’autocertificazione il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi del successivo art. 76 ai fini penali le autocertificazioni sono considerate dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale inoltre ad uso di atto falso.
Le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini i certificati relativi a:
  • luogo e data di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
  • tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l’iscrizione alla camera di commercio);
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualifica tecnica;
  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
  • vivere a carico.
 
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