Già l’articolo 78 del d.P.R. 782/1985 prevedeva
che l’Amministrazione della pubblica sicurezza
dovesse favorire le aspirazioni del personale
che intende conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o
partecipare a corsi di specializzazione post
universitari o ad altri corsi istituiti presso
le scuole pubbliche o parificate nella stessa
sede di servizio, concedendo a tal fine un
periodo annuale complessivo di 150 ore da
dedicare alla frequenza dei corsi stessi; il
periodo viene detratto dall’orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate
dall’interessato almeno due giorni prima al
proprio capo ufficio; la richiesta deve essere
accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio.
L’interessato dovrà dimostrare, attraverso
idonea documentazione, di avere frequentato il
corso di studi per il quale ha richiesto il
beneficio, che è suscettibile di revoca in caso
di abuso, con decurtazione del periodo già
fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso
o dell’anno successivo.
Con l’art. 20, d.P.R. 254/1999 il diritto è
stato esteso anche ai corsi di studio svolti in
altra località; in tal caso i giorni
eventualmente necessari per il raggiungimento di
tale località e per il rientro in sede sono
conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno
impiegato, nelle 150 ore medesime.
La possibilità di conteggiare nelle 150 ore i
giorni necessari per il raggiungimento delle
località sedi dei corsi e per il rientro in sede
si applicano anche al personale trasferito ad
altra sede di servizio che abbia già iniziato la
frequenza dei corsi nella precedente sede di
servizio, mentre non si applicano nel caso di
iscrizione a corsi universitari o
post-universitari fuori dalla sede di servizio e
laddove nella sede di appartenenza siano
attivati analoghi corsi; pertanto il tempo
necessario al raggiungimento di tali località ed
al rientro in sede non può essere computato
nelle 150 ore.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai
corsi organizzati presso le A.s.l., mentre, per
la preparazione di esami universitari o
post-universitari, possono essere attribuite e
conteggiate, nell’ambito delle 150 ore, le 4
giornate immediatamente precedenti agli esami
sostenuti, in ragione di 6 ore per ogni giorno
(art. 22, d.P.R. 164/2002).
La necessità di sostenere esami è una delle
ipotesi in cui il congedo straordinario deve
essere, a norma dell’art. 37, co. 2, d.P.R.
3/1957, concesso di diritto; la retribuzione
viene corrisposta per intero ed il periodo
fruito è utile ai fini di carriera,
pensionistici e previdenziali.
Come sottolineato in precedenza, l’istituto
generale dell’aspettativa, previsto per i
pubblici dipendenti dall’art. 66, d.P.R. 3/1957,
si applica anche alla Polizia Penitenziaria; tra
le motivazioni che, in base al citato art. 66,
possono dare luogo alla concessione
dell’aspettativa ci sono i “motivi di famiglia”
e, tra questi, giurisprudenza consolidata ha
affermato che, nell’espressione “motivi di
famiglia”, ben possono rientrare i motivi di
studio, dovendosi comprendere in tale
espressione tutte le situazioni meritevoli di
apprezzamento in relazione al benessere ed al
progresso del dipendente, inteso come membro di
una famiglia o anche come persona singola.
Questo tipo di aspettativa non da diritto ad
alcuna retribuzione e non è utile né ai fini di
carriera, né ai fini pensionistici e
previdenziali; è concessa a domanda, sulla quale
l’Amministrazione deve pronunziarsi entro un
mese; si cumula con i periodi di aspettativa
fruiti ad altro titolo e, pertanto, non può
eccedere i 18 mesi nel quinquennio e l’anno
continuativo, dovendosi prestare, ai fini
interruttivi, almeno 6 mesi di servizio tra un
periodo e l’altro di aspettativa a qualsiasi
titolo.
• Articolo 20. Congedo per la formazione
1. Il personale con almeno cinque anni
di anzianità di servizio maturati presso
la stessa Amministrazione può usufruire
del congedo per la formazione di cui
all’articolo 5 della Legge 8 Marzo 2000,
n. 53, per un periodo non superiore a
undici mesi, continuativo o frazionato,
nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione è
finalizzato al completamento della
scuola dell’obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate
dall’Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo
per la formazione viene collocato in
aspettativa, oltre i limiti vigenti,
senza assegni e tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e
non è utile ai fini del congedo
ordinario e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
4. Il personale che può avvalersi di
tale beneficio non può superare il 3%
della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi
del congedo per la formazione deve
presentare istanza almeno trenta giorni
prima dell’inizio della fruizione del
congedo.
6. Il congedo per la formazione può
essere differito con provvedimento
motivato per improrogabili esigenze di
servizio, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni.