Articolo 1. Finalità.
1. La Repubblica: a)
garantisce il pieno rispetto
della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della
persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le
condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della
persona umana, il raggiungimento
della massima autonomia
possibile e la partecipazione
della persona handicappata alla
vita della collettività, nonché
la realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero
funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali
e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a
superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della
persona handicappata.
Articolo 2. Principi generali.
1. La presente legge detta i
principi dell'ordinamento in
materia di diritti, integrazione
sociale e assistenza della
persona handicappata. Essa
costituisce inoltre riforma
economico-sociale della
Repubblica, ai sensi
dell'articolo 4 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5.
Articolo 3. Soggetti aventi
diritto. 1. È
persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di
svantaggio sociale o di
emarginazione. 2. La persona
handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura
e alla consistenza della
minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie
riabilitative. 3. Qualora la
minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in
modo da rendere necessario un
intervento assistenziale
permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione
di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità
determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei
servizi pubblici. 4. La
presente legge si applica anche
agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei
limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente
legislazione o da accordi
internazionali
(1)
.
Articolo 4. Accertamento
dell'handicap. 1.
Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla
capacità complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3,
sono effettuati dalle unità
sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295, che sono
integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso
le unità sanitarie locali.
(2)
Articolo 5. Principi generali
per i diritti della persona
handicappata. 1. La
rimozione delle cause
invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione
sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca
scientifica, genetica, biomedia,
psicopedagogica, sociale e
tecnologica anche mediante
programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e
private, in particolare con le
sedi universitarie, con il
Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi
sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua
famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della
ricerca; b) assicurare la
prevenzione, la diagnosi e la
terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca
sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento
tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, che
assicuri il recupero consentito
dalle conoscenze scientifiche e
dalle tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento
della persona handicappata
nell'ambiente familiare e
sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita
sociale; d) assicurare alla
famiglia della persona
handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale
per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione
alle possibilità di recupero e
di integrazione della persona
handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e
nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione
della famiglia, della comunità e
della persona handicappata,
attivandone le potenziali
capacità; f) assicurare la
prevenzione primaria e
secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del
bambino e del soggetto minore
per evitare o constatare
tempestivamente l'insorgenza
della minorazione o per ridurre
e superare i danni della
minorazione sopraggiunta; g)
attuare il decentramento
territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al
recupero della persona
handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione
con gli altri servizi
territoriali sulla base degli
accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142; h)
garantire alla persona
handicappata e alla famiglia
adeguato sostegno psicologico e
psico-pedagogico, servizi di
aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il
periodo indispensabile,
interventi economici integrativi
per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente
articolo; i) promuovere,
anche attraverso l'apporto di
enti e di associazioni,
iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione
della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli
handicap, la riabilitazione e
l'inserimento sociale di chi ne
è colpito; l) garantire il
diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di
fuori della circoscrizione
territoriale; m) promuovere
il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante
l'attivazione dei servizi
previsti dalla presente legge.
Articolo 6. Prevenzione e
diagnosi precoce. 1.
Gli interventi per la
prevenzione e la diagnosi
prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel
quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli
53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive
modificazioni. 2. Le regioni,
conformemente alle competenze e
alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e
alla legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni,
disciplinano entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente legge: a)
l'informazione e l'educazione
sanitaria della popolazione
sulle cause e sulle conseguenze
dell'handicap, nonché sulla
prevenzione in fase
preconcezionale, durante la
gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui
servizi che svolgono tali
funzioni; b) l'effettuazione
del parto con particolare
rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del
nascituro; c)
l'individuazione e la rimozione,
negli ambienti di vita e di
lavoro, dei fattori di rischio
che possono determinare
malformazioni congenite e
patologie invalidanti; d) i
servizi per la consulenza
genetica e la diagnosi prenatale
e precoce per la prevenzione
delle malattie genetiche che
possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni; e) il
controllo periodico della
gravidanza per la individuazione
e la terapia di eventuali
patologie complicanti la
gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze; f)
l'assistenza intensiva per la
gravidanza, i parti e le nascite
a rischio; g) nel periodo
neonatale, gli accertamenti
utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e
l'obbligatorietà del controllo
per l'individuazione ed il
tempestivo trattamento
dell'ipotiroidismo congenito,
della fenilchetonuria e della
fibrosi cistica. Le modalità dei
controlli e della loro
applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Con tali atti possono
essere individuate altre forme
di endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle
quali estendere l'indagine per
tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione
permanente che tuteli i bambini
fin dalla nascita anche mediante
il coordinamento con gli
operatori degli asili nido,
delle scuole materne e
dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di
patologie e di cause invalidanti
e con controlli sul bambino
entro l'ottavo giorno, al
trentesimo giorno, entro il
sesto ed il nono mese di vita e
ogni due anni dal compimento del
primo anno di vita. È istituito
a tal fine un libretto sanitario
personale, con le
caratteristiche di cui
all'articolo 27 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, su cui
sono riportati i risultati dei
suddetti controlli ed ogni altra
notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del
bambino; i) gli interventi
informativi, educativi, di
partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività
ambientale e prevenire gli
infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con
particolare riferimento agli
incidenti domestici. 3. Lo
Stato promuove misure di
profilassi atte a prevenire ogni
forma di handicap, con
particolare riguardo alla
vaccinazione contro la rosolia.
Articolo 7. Cura e
riabilitazione. 1.
La cura e la riabilitazione
della persona handicappata si
realizzano con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie
e sociali integrate tra loro,
che valorizzino le abilità di
ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della
situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la
comunità. A questo fine il
Servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o
convenzionate, assicura: a)
gli interventi per la cura e la
riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonché gli
specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a
domicilio o presso i centri
socio-riabilitativi ed educativi
a carattere diurno o
residenziale di cui all'articolo
8, comma 1, lettera l); b) la
fornitura e la riparazione di
apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici
necessari per il trattamento
delle menomazioni. 2. Le
regioni assicurano la completa e
corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul
territorio, in Italia e
all'estero.
Articolo 8. Inserimento ed
integrazione sociale.
1. L'inserimento e
l'integrazione sociale della
persona handicappata si
realizzano mediante: a)
interventi di carattere
socio-psico-pedagogico, di
assistenza sociale e sanitaria a
domicilio, di aiuto domestico e
di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a sostegno
della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui è
inserita; b) servizi di aiuto
personale alla persona
handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione
dell'autonomia personale; c)
interventi diretti ad assicurare
l'accesso agli edifici pubblici
e privati e ad eliminare o
superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico; d)
provvedimenti che rendano
effettivi il diritto
all'informazione e il diritto
allo studio della persona
handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai
programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di
valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente
qualificato, docente e non
docente; e) adeguamento delle
attrezzature e del personale dei
servizi educativi, sportivi, di
tempo libero e sociali; f)
misure atte a favorire la piena
integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto
di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati; g)
provvedimenti che assicurino la
fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e
la organizzazione di trasporti
specifici; h) affidamenti e
inserimenti presso persone e
nuclei familiari; i)
organizzazione e sostegno di
comunità-alloggio, case-famiglia
e analoghi servizi residenziali
inseriti nei centri abitati per
favorire la
deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona
handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale
o affidataria, un ambiente di
vita adeguato; l) istituzione
o adattamento di centri
socio-riabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che
perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione
a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate,
che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non
consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. Gli
standard dei centri
socio-riabilitativi sono
definiti dal Ministro della
sanità, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della L. 23 agosto
1988, n. 400; m)
organizzazione di attività
extrascolastiche per integrare
ed estendere l'attività
educativa in continuità ed in
coerenza con l'azione della
scuola.
Articolo 9. Servizio di aiuto
personale. 1. Il
servizio di aiuto personale, che
può essere istituito dai comuni
o dalle unità sanitarie locali
nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, è
diretto ai cittadini in
temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia
personale non superabile
attraverso la fornitura di
sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il
servizio di interpretariato per
i cittadini non udenti. 2. Il
servizio di aiuto personale è
integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali
esistenti sul territorio e può
avvalersi dell'opera aggiuntiva
di: a) coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai
sensi della normativa vigente,
che ne facciano richiesta; b)
cittadini di età superiore ai
diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività
volontaria; c) organizzazioni
di volontariato. 3. Il
personale indicato alle lettere
a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla
lettera b) del comma 2 si
estende la disciplina dettata
dall'articolo 2, comma 2, della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
Articolo10. Interventi a favore
di persone con handicap in
situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati
tra loro o con le province, le
loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, possono realizzare
con le proprie ordinarie risorse
di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla
integrazione sociale e
scolastica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e
nel rispetto delle priorità
degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone
con handicap in situazione di
gravità. 1-bis. Gli enti di
cui al comma 1 possono
organizzare servizi e
prestazioni per la tutela e
l'integrazione sociale dei
soggetti di cui al presente
articolo per i quali venga meno
il sostegno del nucleo familiare
(3)
. 2. Le strutture di cui alla
lettera l) e le attività di cui
alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro
per l'integrazione scolastica di
cui all'articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1
possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo
parere della regione sulla
congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali,
alla realizzazione e al sostegno
di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di
gravità, promossi da enti,
associazioni, fondazioni,
Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza
(IPAB), società cooperative e
organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai
commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere
realizzati anche mediante le
convenzioni di cui all'articolo
38. 5. Per la collocazione
topografica, l'organizzazione e
il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono
essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei
soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere
i servizi pubblici e il
volontariato. 6.
L'approvazione dei progetti
edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle
comunità-alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai
commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale
all'uso effettivo dell'immobile
per gli scopi di cui alla
presente legge, ove localizzati
in aree vincolate o a diversa
specifica destinazione, fatte
salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, costituisce
variante del piano regolatore.
Il venir meno dell'uso effettivo
per gli scopi di cui alla
presente legge prima del
ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria
destinazione urbanistica
dell'area.
Articolo 11. Soggiorno
all'estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano
concesse le deroghe di cui
all'articolo 7 del decreto del
Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, ove nel centro di
altissima specializzazione
estero non sia previsto il
ricovero ospedaliero per tutta
la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno
dell'assistito e del suo
accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il
centro è equiparato a tutti gli
effetti alla degenza ospedaliera
ed è rimborsabile nella misura
prevista dalla deroga. 2. La
commissione centrale presso il
Ministero della sanità di cui
all'articolo 8 del decreto del
Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989, esprime il parere sul
rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla
base di criteri fissati con atto
di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con il
quale sono disciplinate anche le
modalità della corresponsione di
acconti alle famiglie.
(4)
Articolo 12. Diritto
all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni
handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto
all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle istituzioni
universitarie. 3.
L'integrazione scolastica ha
come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle
relazioni e nella
socializzazione. 4.
L'esercizio del diritto
all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse
all'handicap. 5.
All'individuazione dell'alunno
come persona handicappata ed
all'acquisizione della
documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito
un profilo dinamico-funzionale
ai fini della formulazione di un
piano educativo
individualizzato, alla cui
definizione provvedono
congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli
operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di
scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con
la partecipazione
dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le
capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona
handicappata
(5)
. 6. Alla elaborazione del
profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle
unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico. 7.
I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità
indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo
5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. 8. Il
profilo dinamico-funzionale è
aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola
elementare e della scuola media
e durante il corso di istruzione
secondaria superiore. 9. Ai
minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque
garantite l'educazione e
l'istruzione scolastica. A tal
fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie
locali e i centri di recupero e
di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i
Ministeri della sanità e del
lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla
istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i
minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i
quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza
della scuola dell'obbligo per un
periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza
di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica
mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in
servizio presso il centro di
degenza, è equiparata ad ogni
effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono
iscritti. 10. Negli ospedali,
nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui
al presente articolo possono
essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una
esperienza acquisita presso i
nosocomi o segua un periodo di
tirocinio di un anno sotto la
guida di personale esperto.
Articolo 13. Integrazione
scolastica. 1.
L'integrazione scolastica della
persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni
delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università si
realizza, fermo restando quanto
previsto dalle leggi 11 maggio
1976, n. 360, e 4 agosto 1977,
n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione
coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite
da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di
programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n.
142. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali
e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli
accordi di programma. Tali
accordi di programma sono
finalizzati alla
predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di
socializzazione
individualizzati, nonché a forme
di integrazione tra attività
scolastiche e attività
integrative extrascolastiche.
Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate; b)
la dotazione alle scuole e alle
università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici
nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando
la dotazione individuale di
ausili e presìdi funzionali
all'effettivo esercizio del
diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione
di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte
dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della
persona sia alla peculiarità del
piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto
del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle
università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti; e) la
sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con
handicap. 2. Per le finalità
di cui al comma 1, gli enti
locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere
l'adeguamento
dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido
alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la
socializzazione e
l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale
docente specializzato e di
operatori ed assistenti
specializzati. 3. Nelle
scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali,
sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione
di docenti specializzati. 4.
I posti di sostegno per la
scuola secondaria di secondo
grado sono determinati
nell'ambito dell'organico del
personale in servizio alla data
di entrata in vigore della
presente legge in modo da
assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli
altri gradi di istruzione e
comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6,
lettera h). 5. Nella scuola
secondaria di primo e secondo
grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con
priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con
docenti di sostegno
specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla
base del profilo
dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo
individualizzato. 6. Gli
insegnanti di sostegno assumono
la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei
consigli di interclasse, dei
consigli di classe e dei collegi
dei docenti
(6)
. 6-bis. Agli studenti
handicappati iscritti
all'università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui
alla lettera b) del comma 1,
nonché il supporto di appositi
servizi di tutorato
specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del
proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli
oneri di cui al presente comma,
nonché ai commi 5 e 5-bis
dell'articolo 16
(7)
.
Articolo 14. Modalità di
attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento
del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione
scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, nel
rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168. Il Ministro
della pubblica istruzione
provvede altresì: a)
all'attivazione di forme
sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per
la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe
della scuola secondaria di primo
grado; b) all'organizzazione
dell'attività educativa e
didattica secondo il criterio
della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni
e delle classi, anche aperte, in
relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità
educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione
tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore
ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della
persona handicappata in tutti
gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche
sino al compimento del
diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con
deliberazione del collegio dei
docenti, sentiti gli specialisti
di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera l), del decreto
del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe
o di interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza
in singole classi. 2. I piani
di studio delle scuole di
specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento
nelle scuole secondarie,
comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in
base alla legislazione vigente
per la definizione dei suddetti
piani di studio, discipline
facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai
sensi dell'articolo 4, comma 3,
della citata legge n. 341 del
1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai
sensi del predetto articolo 4
deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli
esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso
si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore
abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno. 3. La
tabella del corso di laurea
definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della citata legge
n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla
legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei
corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti
all'integrazione scolastica
degli alunni handicappati. Il
diploma di laurea per
l'insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della
citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per
l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno
solo se siano stati sostenuti
gli esami relativi, individuati
come obbligatori per la
preparazione all'attività
didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle
discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole
di specializzazione di cui al
comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può essere
impartito anche da enti o
istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università,
le quali disciplinano le
modalità di espletamento degli
esami e i relativi controlli. I
docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere
in possesso del diploma di
laurea e del diploma di
specializzazione. 5. Fino
alla prima applicazione
dell'articolo 9 della citata
legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, e
successive modificazioni, al
decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970 e all'articolo 65 della
legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di
sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di
specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati. 7. Gli accordi
di programma di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di
corsi di aggiornamento comuni
per il personale delle scuole,
delle unità sanitarie locali e
degli enti locali, impegnati in
piani educativi e di recupero
individualizzati.
Articolo 15. Gruppi di lavoro
per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio
scolastico provinciale è
istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore
tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un
esperto della scuola utilizzato
ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due
esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unità
sanitarie locali, tre esperti
designati dalle associazioni
delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a
livello provinciale nominati dal
provveditore agli studi sulla
base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica
istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il gruppo
di lavoro dura in carica tre
anni. 2. Presso ogni circolo
didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo
grado sono costituiti gruppi di
studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare
alle iniziative educative e di
integrazione predisposte dal
piano educativo. 3. I gruppi
di lavoro di cui al comma 1
hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli
studi, di consulenza alle
singole scuole, di
collaborazione con gli enti
locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la
verifica dell'esecuzione degli
accordi di programma di cui agli
articoli 13, 39 e 40, per
l'impostazione e l'attuazione
dei piani educativi
individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli
alunni in difficoltà di
apprendimento. 4. I gruppi di
lavoro predispongono annualmente
una relazione da inviare al
Ministro della pubblica
istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il
presidente della giunta
regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica
dello stato di attuazione degli
accordi di programma di cui agli
artt. 13, 39 e 40
(8)
Articolo 16. Valutazione del
rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli
alunni handicappati da parte
degli insegnanti è indicato,
sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale
dei contenuti programmatici di
alcune discipline. 2. Nella
scuola dell'obbligo sono
predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al
comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e
ai livelli di apprendimento
iniziali. 3. Nell'ambito
della scuola secondaria di
secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più
lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati
sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di
esami anche universitari con
l'uso degli ausili loro
necessari. 5. Il trattamento
individualizzato previsto dai
commi 3 e 4 in favore degli
studenti handicappati è
consentito per il superamento
degli esami universitari previa
intesa con il docente della
materia e con l'ausilio del
servizio di tutorato di cui
all'articolo 13, comma 6-bis. È
consentito, altresì, sia
l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla
tipologia di handicap, sia la
possibilità di svolgere prove
equipollenti su proposta del
servizio di tutorato
specializzato
(9)
. 5-bis. Le università, con
proprie disposizioni,
istituiscono un docente delegato
dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e
supporto di tutte le iniziative
concernenti l'integrazione
nell'ambito dell'ateneo
(10)
.
Articolo 17. Formazione
professionale. 1. Le
regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8,
primo comma, lettere g) e h),
della legge 21 dicembre 1978, n.
845, realizzano l'inserimento
della persona handicappata negli
ordinari corsi di formazione
professionale dei centri
pubblici e privati e
garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in
grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica
anche mediante attività
specifiche nell'ambito delle
attività del centro di
formazione professionale tenendo
conto dell'orientamento emerso
dai piani educativi
individualizzati realizzati
durante l'iter scolastico. A tal
fine forniscono ai centri i
sussidi e le attrezzature
necessarie. 2. I corsi di
formazione professionale tengono
conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona
handicappata che, di
conseguenza, è inserita in
classi comuni o in corsi
specifici o in corsi
prelavorativi. 3. Nei centri
di formazione professionale sono
istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di
frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati
nei centri di riabilitazione,
quando vi siano svolti programmi
di ergoterapia e programmi
finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono
essere realizzati dagli enti di
cui all'articolo 5 della citata
legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e
da enti autorizzati da leggi
vigenti. Le regioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e
i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione
professionale di cui
all'articolo 5 della medesima
legge n. 845 del 1978. 4.
Agli allievi che abbiano
frequentato i corsi di cui al
comma 2 è rilasciato un
attestato di frequenza utile ai
fini della graduatoria per il
collocamento obbligatorio nel
quadro economico-produttivo
territoriale. 5. Fermo
restando quanto previsto in
favore delle persone
handicappate dalla citata legge
n. 845 del 1978, una quota del
fondo comune di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, è destinata ad iniziative
di formazione e di avviamento al
lavoro in forme sperimentali,
quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidato,
corsi prelavorativi, sulla base
di criteri e procedure fissati
con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 18. Integrazione
lavorativa. 1. Le
regioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano
l'istituzione e la tenuta
dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative
sociali, di lavoro, di servizi,
e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono
attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione
lavorativa di persone
handicappate. 2. Requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui
al comma 1, oltre a quelli
previsti dalle leggi regionali,
sono: a) avere personalità
giuridica di diritto pubblico o
privato o natura di
associazione, con i requisiti di
cui al capo II del titolo II del
libro I del codice civile; b)
garantire idonei livelli di
prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza
operativa. 3. Le regioni
disciplinano le modalità di
revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al
comma 1. 4. I rapporti dei
comuni, dei consorzi tra comuni
e tra comuni e province, delle
comunità montane e delle unità
sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono
regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con
decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della
sanità e con il Ministro per gli
affari sociali, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge
(11) .
5. L'iscrizione all'albo di cui
al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle
convenzioni di cui all'articolo
38. 6. Le regioni possono
provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le
agevolazioni alle singole
persone handicappate per recarsi
al posto di lavoro e per l'avvio
e lo svolgimento di attività
lavorative autonome; b) a
disciplinare gli incentivi, le
agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini
dell'adattamento del posto di
lavoro per l'assunzione delle
persone handicappate.
Articolo 19. Soggetti aventi
diritto al collocamento
obbligatorio. 1. In
attesa dell'entrata in vigore
della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, devono
intendersi applicabili anche a
coloro che sono affetti da
minorazione psichica, i quali
abbiano una capacità lavorativa
che ne consente l'impiego in
mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la
valutazione della persona
handicappata tiene conto della
capacità lavorativa e
relazionale dell'individuo e non
solo della minorazione fisica o
psichica. La capacità lavorativa
è accertata dalle commissioni di
cui all'articolo 4 della
presente legge, integrate ai
sensi dello stesso articolo da
uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o
psicologiche.
Articolo 20. Prove d'esame nei
concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata
sostiene le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni
con l'uso degli ausili necessari
e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in
relazione allo specifico
handicap. 2. Nella domanda di
partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Articolo 21. Precedenza
nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con
un grado di invalidità superiore
ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648 (24), assunta
presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di
scelta prioritaria tra le sedi
disponibili. 2. I soggetti di
cui al comma 1 hanno la
precedenza in sede di
trasferimento a domanda
(12)
.
Articolo 22. Accertamenti ai
fini del lavoro pubblico e
privato. 1. Ai fini
dell'assunzione al lavoro
pubblico e privato non è
richiesta la certificazione di
sana e robusta costituzione
fisica.
Articolo 23. Rimozione di
ostacoli per l'esercizio di
attività sportive, turistiche e
ricreative. 1.
L'attività e la pratica delle
discipline sportive sono
favorite senza limitazione
alcuna. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, definisce i
protocolli per la concessione
dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone
handicappate. 2. Le regioni e
i comuni, i consorzi di comuni
ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)
realizzano, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per
gli impianti di propria
competenza, l'accessibilità e la
fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone
handicappate. 3. Le
concessioni demaniali per gli
impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti
ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio
1989, n. 13, e all'effettiva
possibilità di accesso al mare
delle persone handicappate
(13)
. 4. Le concessioni
autostradali ed i loro rinnovi
sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai
sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. 5.
Chiunque, nell'esercizio delle
attività di cui all'art. 5,
primo comma, della L. 17 maggio
1983, n. 217, o di altri
pubblici esercizi, discrimina
persone handicappate è punito
con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei
mesi.
Articolo 24. Eliminazione o
superamento delle barriere
architettoniche. 1.
Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla L. 9
gennaio 1989, n. 13, e
successive modificazioni, sono
eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al
regolamento approvato con D.P.R.
27 aprile 1978, n. 384, alla
citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236. 2. Per gli edifici
pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di
cui alle leggi 1° giugno 1939,
n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939,
n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli
previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del
1989, non possano venire
concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte
delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di
superamento delle barriere
architettoniche può essere
realizzata con opere
provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita
dai vincoli stessi. 3. Alle
comunicazioni al comune dei
progetti di esecuzione dei
lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico,
di cui al comma 1, rese ai sensi
degli articoli 15, terzo comma,
e 26, secondo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, sono
allegate una documentazione
grafica e una dichiarazione di
conformità alla normativa
vigente in materia di
accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo. 4. Il
rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le
opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune.
Il sindaco, nel rilasciare il
certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui
al comma 1, deve accertare che
le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di
eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario
dell'immobile o all'intestatario
della concessione una
dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato. 5. Nel
caso di opere pubbliche, fermi
restando il divieto di
finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20, L. 28
febbraio 1986, n. 41, e
l'obbligo della dichiarazione
del progettista, l'accertamento
di conformità alla normativa
vigente in materia di
eliminazione delle barriere
architettoniche spetta
all'Amministrazione competente,
che ne dà atto in sede di
approvazione del progetto. 6.
La richiesta di modifica di
destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al
pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3.
Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica
tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato
dell'immobile. 7. Tutte le
opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di
eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e
inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi
sono puniti con l'ammenda da
lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali
per un periodo compreso da uno a
sei mesi. 8. Il Comitato per
l'edilizia residenziale (CER),
di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457,
fermo restando il divieto di
finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20, della
citata legge n. 41 del 1986,
dispone che una quota dei fondi
per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi
di recupero sia utilizzata per
la eliminazione delle barriere
architettoniche negli
insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati
prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo
32, comma 21, della citata legge
n. 41 del 1986 sono modificati
con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi
urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione
di semafori acustici per non
vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo
da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della
complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e
prestiti concede agli enti
locali per la contrazione di
mutui con finalità di
investimento, una quota almeno
pari al 2 per cento è destinata
ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle
norme di cui al regolamento
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384. 11. I
comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo
27 della citata legge n. 118 del
1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978, alla
citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Scaduto
tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni
del presente articolo perdono
efficacia.
(14)
Articolo 25. Accesso alla
informazione e alla
comunicazione. 1. Il
Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni contribuisce
alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie
per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia
anche mediante installazione di
decodificatori e di
apparecchiature complementari,
nonché mediante l'adeguamento
delle cabine telefoniche. 2.
All'atto di rinnovo o in
occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione
di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la
ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di
programmi di informazione,
culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
Articolo 26. Mobilità e
trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le
modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per
consentire alle persone
handicappate la possibilità di
muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle
stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo
appositamente adattati o di
servizi alternativi. 2. I
comuni assicurano, nell'ambito
delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalità di
trasporto individuali per le
persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi
pubblici. 3. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni
elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei
piani di adeguamento delle
infrastrutture urbane, piani di
mobilità delle persone
handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. I suddetti
piani prevedono servizi
alternativi per le zone non
coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni
e gli enti locali assicurano i
servizi già istituiti. I piani
di mobilità delle persone
handicappate predisposti dalle
regioni sono coordinati con i
piani di trasporto predisposti
dai comuni. 4. Una quota non
inferiore all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente
ferrovie dello Stato è destinata
agli interventi per
l'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale
rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base
dell'articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384. 5. Entro
un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti provvede
alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed
extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle
finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani
regionali e della verifica della
funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il
Ministro dei trasporti
predispone i capitolati
d'appalto contenenti
prescrizioni per adeguare alle
finalità della presente legge i
mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro
sostituzione.
Articolo 27. Trasporti
individuali. 1. A
favore dei titolari di patente
di guida delle categorie A, B, o
C speciali, con incapacità
motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale
strumento protesico
extra-tariffario, nella misura
del 20 per cento, a carico del
bilancio dello Stato. 2. Al
comma 1 dell'articolo 1 della
legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: «, titolari
di patente F» e dopo le parole:
«capacità motorie,» sono
aggiunte le seguenti: «anche
prodotti in serie,». 3.
(15) . 4.
Il Comitato tecnico di cui
all'articolo 81, comma 9, del
testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'articolo 4,
comma 1, della legge 18 marzo
1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle
associazioni delle persone
handicappate nominati dal
Ministro dei trasporti su
proposta del Comitato di cui
all'articolo 41 della presente
legge. 5. Le unità sanitarie
locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui
al comma 1 ad un apposito fondo,
istituito presso il Ministero
della sanità, che provvede ad
erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 42.
Articolo 28. Facilitazioni per i
veicoli delle persone
handicappate. 1. I
comuni assicurano appositi spazi
riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei
parcheggi gestiti direttamente o
dati in concessione, sia in
quelli realizzati e gestiti da
privati. 2. Il contrassegno
di cui all'articolo 6 del
regolamento approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del
veicolo, è valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di
cui al comma 1.
Articolo 29. Esercizio del
diritto di voto. 1.
In occasione di consultazioni
elettorali, i comuni organizzano
i servizi di trasporto pubblico
in modo da facilitare agli
elettori handicappati il
raggiungimento del seggio
elettorale. 2. Per rendere
più agevole l'esercizio del
diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni
precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni
comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici
autorizzati per il rilascio dei
certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui
all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1991, n. 15. 3. Un
accompagnatore di fiducia segue
in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad
esercitare autonomamente il
diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere
iscritto nelle liste elettorali.
Nessun elettore può esercitare
la funzione di accompagnatore
per più di un handicappato. Sul
certificato elettorale
dell'accompagnatore è fatta
apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale
egli ha assolto tale compito.
Articolo 30. Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione
dei programmi di promozione e di
tutela dei diritti della persona
handicappata, prevedono forme di
consultazione che garantiscono
la partecipazione dei cittadini
interessati.
Articolo 31. Riserva di alloggi.
1.
(16) .
2. [Il contributo di cui
alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457
(45/a), introdotta dal comma 1
del presente articolo, è
concesso dal Comitato esecutivo
del CER direttamente ai comuni,
agli Istituti autonomi case
popolari, alle imprese, alle
cooperative o loro consorzi
indicati dalle regioni sulla
base delle assegnazioni e degli
acquisti, mediante atto
preliminare di vendita di
alloggi realizzati con
finanziamenti pubblici e fruenti
di contributo pubblico]
(17)
. 3. [Il contributo di cui al
comma 2 può essere concesso con
le modalità indicate nello
stesso comma, direttamente agli
enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che
realizzano interventi nel campo
dell'edilizia abitativa che ne
facciano richiesta per
l'adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in
locazione a persone handicappate
ovvero ai nuclei familiari tra i
cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di
gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie]
(18)
. 4. [Le associazioni
presenti sul territorio, le
regioni, le unità sanitarie
locali, i comuni sono tenuti a
fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni
informazione utile per la
determinazione della quota di
riserva di cui alla citata
lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457]
(19)
.
Articolo 32. Agevolazioni
fiscali. [1. Le
spese mediche e quelle di
assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente
invalidità e menomazione, per la
parte del loro ammontare
complessivo che eccede il 5 o il
10 per cento del reddito
complessivo annuo dichiarato a
seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire,
sono deducibili dal reddito
complessivo del contribuente che
ha sostenuto gli oneri per sé o
per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice
civile, purché dalla
documentazione risulti chi ha
sostenuto effettivamente la
spesa, la persona da assistere
perché invalida e il domicilio o
la residenza del percipiente]
(20)
.
Articolo 33. Agevolazioni.
[1. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore
con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, hanno
diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'articolo 7
della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti
specializzati.]
(21)
2. I soggetti di cui al
comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di
usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino. 3.
Successivamente al compimento
del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore
con handicap in situazione di
gravità, nonché colui che
assiste una persona con handicap
in situazione di gravità,
parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto
a tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in
maniera continuativa a
condizione che la persona con
handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a
tempo pieno
(22)
. 4. Ai permessi di cui ai
commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'articolo 7
della citata legge n. 1204 del
1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo articolo 7
della legge n. 1204 del 1971,
nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903. 5. Il
genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un
parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza
il suo consenso ad altra sede
(23)
. 6. La persona handicappata
maggiorenne in situazione di
gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede,
senza il suo consenso. 7. Le
disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone
handicappate in situazione di
gravità.
Articolo 34. Protesi e ausili
tecnici. 1. Con
decreto del Ministro della
sanità da emanare, sentito il
Consiglio sanitario nazionale,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, nella revisione e
ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle
protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e
attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di
compensare le difficoltà delle
persone con handicap fisico o
sensoriale.
Articolo 35. Ricovero del minore
handicappato. 1. Nel
caso di ricovero di una persona
handicappata di minore età
presso un istituto anche a
carattere sanitario, pubblico o
privato, ove dall'istituto sia
segnalato l'abbandono del
minore, si applicano le norme di
cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184.
Articolo 36. Aggravamento delle
sanzioni penali. 1.
Per i reati di cui agli articoli
527 e 628 del codice penale,
nonché per i delitti non colposi
contro la persona, di cui al
titolo XII del libro secondo II
del codice penale, e per i reati
di cui alla legge 20 febbraio
1958, n. 75, qualora l'offeso
sia una persona handicappata la
pena è aumentata da un terzo
alla metà
(24)
. 2. Per i procedimenti
penali per i reati di cui al
comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile del
difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale
risulti iscritta la persona
handicappata o un suo familiare.
Articolo 37. Procedimento penale
in cui sia interessata una
persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e
giustizia, il Ministro
dell'interno e il Ministro della
difesa, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto
le modalità di tutela della
persona handicappata, in
relazione alle sue esigenze
terapeutiche e di comunicazione,
all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e
nei luoghi di custodia
preventiva e di espiazione della
pena.
Articolo 38. Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui
alla presente legge i comuni,
anche consorziati tra loro, le
loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali per
la parte di loro competenza, si
avvalgono delle strutture e dei
servizi di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Possono inoltre avvalersi
dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute,
di istituzioni private di
assistenza non aventi scopo di
lucro e di cooperative,
sempreché siano idonee per i
livelli delle prestazioni, per
la qualificazione del personale
e per l'efficienza organizzativa
ed operativa, mediante la
conclusione di apposite
convenzioni. 2. I comuni,
anche consorziati tra loro, le
loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di
associazioni in favore di
persone handicappate, che
intendano costituire cooperative
di servizi o comunità-alloggio o
centri socio-riabilitativi senza
fini di lucro, possono erogare
contributi che consentano di
realizzare tali iniziative per i
fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l)
dell'articolo 8, previo
controllo dell'adeguatezza dei
progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei
soggetti ospiti, secondo i
principi della presente legge.
Articolo 39. Compiti delle
regioni. 1. Le
regioni possono provvedere, nei
limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, ad
interventi sociali,
educativo-formativi e
riabilitativi nell'ambito del
piano sanitario nazionale, di
cui all'articolo 53 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, e
della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e
formativo-culturali. 2. Le
regioni possono provvedere,
sentite le rappresentanze degli
enti locali e le principali
organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio,
nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio
(25)
: a) a definire
l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri
per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di
competenza dei comuni; b) a
definire, mediante gli accordi
di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, le modalità di
coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni
individuali di cui alla presente
legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi,
anche d'intesa con gli organi
periferici dell'Amministrazione
della pubblica istruzione e con
le strutture prescolastiche o
scolastiche e di formazione
professionale, anche per la
messa a disposizione di
attrezzature, operatori o
specialisti necessari
all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro
interno; c) a definire, in
collaborazione con le università
e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità
organizzative delle iniziative
di riqualificazione ed
aggiornamento del personale
impiegato nelle attività di cui
alla presente legge; d) a
promuovere, tramite le
convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di
ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di
apprendimento e di
riabilitazione, nonché la
produzione di sussidi didattici
e tecnici; e) a definire le
modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e
quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità
del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed
integrazione sociale di cui
all'articolo 5, per verificarne
la rispondenza all'effettiva
situazione di bisogno; g) a
disciplinare con legge, entro
sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
i criteri relativi
all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di
aiuto personale; h) ad
effettuare controlli periodici
sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di
cui all'articolo 18, comma 6,
per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone
handicappate; i) a promuovere
programmi di formazione di
personale volontario da
realizzarsi da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo
annuale analitico delle spese e
dei contributi per assistenza
erogati sul territorio anche da
enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali
trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni
medesime; l-bis) a
programmare interventi di
sostegno alla persona e
familiare come prestazioni
integrative degli interventi
realizzati dagli enti locali a
favore delle persone con
handicap di particolare gravità,
di cui all'articolo 3, comma 3,
mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto
personale, anche della durata di
24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all'istituzione
di servizi di accoglienza per
periodi brevi e di emergenza,
tenuto conto di quanto disposto
dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10, comma 1, e al
rimborso parziale delle spese
documentate di assistenza
nell'ambito di programmi
previamente concordati
(26)
; l-ter) a disciplinare, allo
scopo di garantire il diritto ad
una vita indipendente alle
persone con disabilità
permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello
svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita,
non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di
realizzazione di programmi di
aiuto alla persona, gestiti in
forma indiretta, anche mediante
piani personalizzati per i
soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle
prestazioni erogate e della loro
efficacia
(27)
.
Articolo 40. Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità
sanitarie locali qualora le
leggi regionali attribuiscano
loro la competenza, attuano gli
interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge
nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi
di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dando priorità agli
interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di
potenziamento dei servizi
esistenti. 2. Gli statuti
comunali di cui all'articolo 4
della citata legge n. 142 del
1990 disciplinano le modalità
del coordinamento degli
interventi di cui al comma 1 con
i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero
operanti nell'ambito
territoriale e l'organizzazione
di un servizio di segreteria per
i rapporti con gli utenti, da
realizzarsi anche nelle forme
del decentramento previste dallo
statuto stesso.
Articolo 41. Competenze del
Ministro per gli affari sociali
e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche
dell'handicap. 1. Il
Ministro per gli affari sociali
coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato
competenti a realizzare gli
obiettivi della presente legge
ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le
persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della
legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del
Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle
persone handicappate sono
presentati previo concerto con
il Ministro per gli affari
sociali. Il concerto con il
Ministro per gli affari sociali
è obbligatorio per i regolamenti
e per gli atti di carattere
generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento
dei compiti di cui al comma 1, è
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri il
Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap. 4.
Il Comitato è composto dal
Ministro per gli affari sociali,
che lo presiede, dai Ministri
dell'interno, del tesoro, della
pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, nonché dai
Ministri per le riforme
istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento
delle politiche comunitarie.
Alle riunioni del Comitato
possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da
trattare. 5. Il Comitato è
convocato almeno tre volte
l'anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio dei
ministri del disegno di legge
finanziaria. 6. Il Comitato
si avvale di: a) tre
assessori scelti tra gli
assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di
Bolzano designati dalla
Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province
autonome ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418
(28)
; b) tre rappresentanti degli
enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e un
rappresentante degli enti locali
designato dalla Lega delle
autonomie locali; c) cinque
esperti scelti fra i membri
degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 1 e 2 della legge
19 novembre 1987, n. 476 (53),
che svolgano attività di
promozione e tutela delle
persone handicappate e delle
loro famiglie; d) tre
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei
sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso
rappresentate. 8. Il Ministro
per gli affari sociali, entro il
15 aprile di ogni anno, presenta
una relazione al Parlamento sui
dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per
l'handicap in Italia, nonché
sugli indirizzi che saranno
seguiti. A tal fine le
Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo,
le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali trasmettono,
entro il 28 febbraio di ciascun
anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri tutti i
dati relativi agli interventi di
loro competenza disciplinati
dalla presente legge. Nel primo
anno di applicazione della
presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio
delle sue funzioni, è coadiuvato
da una commissione permanente
composta da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, del
tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, nonché da tre
rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri di
cui uno del Dipartimento per gli
affari sociali, uno del
Dipartimento per gli affari
regionali, uno del Dipartimento
per la funzione pubblica. La
commissione è presieduta dal
responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della famiglia,
della terza età, dei disabili e
degli emarginati, del
Dipartimento per gli affari
sociali.
Articolo 41-bis. Conferenza
nazionale sulle politiche
dell'handicap. 1. Il
Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e
conoscitive sull'handicap e
convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle
politiche dell'handicap alla
quale invita soggetti pubblici,
privati e del privato sociale
che esplicano la loro attività
nel campo dell'assistenza e
della integrazione sociale delle
persone handicappate. Le
conclusioni di tale conferenza
sono trasmesse al Parlamento
anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla
legislazione vigente
(29)
.
Articolo 41-ter. Progetti
sperimentali. 1. Il
Ministro per la solidarietà
sociale promuove e coordina
progetti sperimentali aventi per
oggetto gli interventi previsti
dagli articoli 10, 23, 25 e 26
della presente legge. 2. Il
Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione
dei progetti sperimentali di cui
al comma 1 nonché i criteri per
la ripartizione dei fondi
stanziati per il finanziamento
dei progetti di cui al presente
articolo
(30)
.
Articolo 42. Copertura
finanziaria. 1.
Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il Fondo
per l'integrazione degli
interventi regionali e delle
province autonome in favore dei
cittadini handicappati. 2. Il
Ministro per gli affari sociali
provvede, sentito il Comitato
nazionale per le politiche
dell'handicap di cui
all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo
tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
in proporzione al numero degli
abitanti. 3. A partire dal
terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al
comma 2 può essere integrato da
altri criteri, approvati dal
Comitato di cui all'articolo 41,
sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (53), con
riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di
persone handicappate e di
servizi di alta
specializzazione, nonché a
situazioni di grave arretratezza
di alcune aree. 4. Le regioni
e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a
ripartire i fondi di loro
spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i
servizi, dando priorità agli
interventi in favore delle
persone handicappate in
situazione di gravità e agli
interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste
dalla presente legge non possono
essere incrementate le dotazioni
organiche del personale della
scuola di ogni ordine e grado
oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dal comma
6, lettera h). 6. È
autorizzata la spesa di lire 120
miliardi per l'anno 1992 e di
lire 150 miliardi a decorrere
dal 1993, da ripartire, per
ciascun anno, secondo le
seguenti finalità: a) lire 2
miliardi e 300 milioni per
l'integrazione delle commissioni
di cui all'articolo 4; b)
lire 1 miliardo per il
finanziamento del soggiorno
all'estero per cure nei casi
previsti dall'articolo 11; c)
lire 4 miliardi per il
potenziamento dei servizi di
istruzione dei minori ricoverati
di cui all'articolo 12; d)
lire 8 miliardi per le
attrezzature per le scuole di
cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b); e) lire 2
miliardi per le attrezzature per
le università di cui
all'articolo 13, comma 1,
lettera b); f) lire 1
miliardo e 600 milioni per
l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non
udenti nelle università di cui
all'articolo 13, comma 1,
lettera d); g) lire 4
miliardi per l'avvio della
sperimentazione di cui
all'articolo 13, comma 1,
lettera e); h) lire 19
miliardi per l'anno 1992 e lire
38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale
docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado
prevista dall'articolo 13, comma
4; i) lire 4 miliardi e 538
milioni per la formazione del
personale docente prevista
dall'articolo 14; l) lire 2
miliardi per gli oneri di
funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i
contributi ai progetti per
l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici
previsti all'articolo 25; n)
lire 4 miliardi per un
contributo del 20 per cento per
la modifica degli strumenti di
guida ai sensi dell'articolo 27,
comma 1; o) lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e
1993 per le agevolazioni per i
genitori che lavorano, previste
dall'articolo 33; p) lire 50
milioni per gli oneri di
funzionamento del Comitato e
della commissione di cui
all'articolo 41; q) lire 42
miliardi e 512 milioni per
l'anno 1992 e lire 53 miliardi e
512 milioni a partire dall'anno
1993 per il finanziamento del
Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle
province autonome in favore dei
cittadini handicappati di cui al
comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante
dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi
per l'anno 1992 e a lire 150
miliardi a decorrere dall'anno
1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il
1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Provvedimenti
in favore di portatori di
handicap.». 8. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 43. Abrogazioni.
1. L'articolo 230 del testo
unico approvato con regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577,
l'articolo 415 del regolamento
approvato con regio decreto 26
aprile 1928, n. 1297, ed i commi
secondo e terzo dell'articolo
28, della legge 30 marzo 1971,
n. 118, sono abrogati.
Articolo 44. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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