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LE ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA |
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Il
congedo straordinario per motivi di famiglia
L’aspettativa per motivi di famiglia
L’astensione obbligatoria (o
aspettativa per maternità-paternità)
L’astensione facoltativa dei genitori
(o congedo parentale)
L’astensione facoltativa per malattia del bambino
I congedi per i genitori adottivi o affidatari
(astensione obblig., facolt., permessi orari)
I periodi di riposo (c.d. allattamento)
Permessi per assistenza ai
portatori di handicap Congedi per
assistenza ai portatori di handicap
Le ulteriori tutele contrattuali
Il congedo
straordinario per motivi di famiglia
– Generalità
La concessione del congedo straordinario per gravi
motivi è in linea generale subordinata
alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione,
con eccezione dei congedi straordinari per
matrimonio, per sostenere esami o, nei casi di
invalidità dovuta a causa di servizio, per
effettuare le cure richieste dallo stato di
invalidità.
Nel caso di gravi motivi di famiglia, fino
all’approvazione della
L. 53/2000, la concessione del congedo
straordinario era comunque sottoposta a valutazione
discrezionale dell’Amministrazione.
Con la circolare n. 333-A/9817.b.(4) del 15
aprile 1986 il Dipartimento della pubblica sicurezza
aveva indicato i limiti massimi cui attenersi nel
caso di decesso di prossimi congiunti (8 giorni se
nella stessa regione di servizio, 10 negli altri
casi) o per grave pericolo di vita dei cennati
congiunti (rispettivamente 4 e 6 giorni).
L’art. 4, co.1-2, L. 53/2000 e il relativo
decreto attuativo del Ministro per la solidarietà
sociale
d.P.C.M. 278/2000 hanno invece previsto, per
eventi e cause particolari, il diritto a fruire di
tre giorni annui di permesso retribuito in caso di
decesso o di documentata grave infermità del
coniuge, nonché di un congedo non superiore a 2
anni, continuativi o frazionati, nell’arco della
vita lavorativa, per gravi e documentati motivi,
relativi al lavoratore e alla sua famiglia
anagrafica.
Un caso particolare di congedo straordinario
spettante di diritto per motivi in genere riferibili
alla famiglia è quello previsto dall’art. 19, co. 2,
d.P.R. 254/1999, ove si prevede il diritto al
congedo straordinario per il personale che si
sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la
donazione di midollo osseo.
Il congedo straordinario per gravi motivi, fatte
salve specifiche diverse previsioni,
indipendentemente dal titolo che ne consente la
fruizione, può essere frazionato senza limiti, ma
non può eccedere i 45 giorni annui; si ribadisce
inoltre che il congedo straordinario, diversamente
da quello ordinario, assorbe le giornate festive e
quelle destinate a riposo, per cui queste non
vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni
di assenza, come viceversa avviene per il congedo
ordinario.
– Trattamento economico ed effetti
giuridici
In tutti i casi il congedo straordinario è
retribuito per intero ed è utile ai fini
pensionistici e previdenziali; al personale inviato
in missione collettiva all’estero compete inoltre il
rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno
sostenute e documentate, in caso di concessione di
congedo straordinario per gravi motivi.
– Permessi per decesso e grave infermità
del familiare
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a
tre giorni complessivi di permesso retribuito
all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, o
di un parente entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un soggetto componente la famiglia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore
medesimi; per fruire del permesso l’interessato
comunica previamente al datore di lavoro l’evento
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei
quali esso sarà utilizzato.
I giorni di permesso devono essere utilizzati
entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento
dell’insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici.
I permessi sono retribuiti e coperti da
contribuzione ai fini previdenziali.
– Congedi per gravi e documentati motivi
relativi al lavoratore ed alla sua famiglia
anagrafica
A tutti i lavoratori spetta un congedo non superiore
a 2 anni, continuativi o frazionati, nell’arco della
vita lavorativa, per gravi e documentati motivi,
relativi “al lavoratore e alla famiglia anagrafica
del medesimo…”.
L’articolo 2 del d.C.P.M. detta la relativa
disciplina di ammissione al beneficio. Tale congedo
non è computato ai fini dell’anzianità di servizio
né ai fini previdenziali. Pertanto potrà essere
valorizzabile in pensione a mezzo riscatto ovvero
con il versamento dei contributi secondo i criteri
della prosecuzione volontaria.
Come già sottolineato in precedenza l’istituto
generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici
dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla
Polizia Penitenziaria prevede che chi aspira ad ottenere
l’aspettativa per motivi di famiglia deve presentare
motivata domanda, sulla quale l’Amministrazione deve
provvedere entro un mese, avendo facoltà, per
ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento,
di respingere la domanda, di ritardarne
l’accoglimento e di ridurre la durata
dell’aspettativa richiesta; questo tipo di
aspettativa può in qualunque momento essere revocata
per ragioni di servizio e non può eccedere la durata
di un anno, durante il quale non si ha diritto ad
alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di
famiglia non è computato ai fini della progressione
in carriera, dell’attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza. Il successivo art. 70
dispone che due periodi di aspettativa per motivi di
famiglia si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata, quando
tra essi non intercorra un periodo di servizio
attivo superiore a sei mesi.
La durata complessiva dell’aspettativa per
motivi di famiglia e per infermità non può superare
in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per
motivi di particolare gravità l’Amministrazione può
consentire al dipendente, che abbia raggiunto i
limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia
richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
assegni di durata non superiore a sei mesi.
– Generalità
L’articolo 16
T.U. maternità (già art. 4, co. 1, L. 1204/71)
stabilisce il divieto di adibire al lavoro la donna:
a) durante i due mesi precedenti la data
presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per
il periodo intercorrente tra la data presunta e
la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
– Flessibilità dell’astensione (al momento
non applicata nella Polizia di Stato)
L’art. 20,
d.lgs. 151/2001 prevede, ferma restando la
durata complessiva del periodo di astensione
obbligatoria (cinque mesi), la facoltà per le
lavoratrici di astenersi obbligatoriamente dal
lavoro anche soltanto dal mese precedente la data
presunta del parto, spostando il periodo non fruito
precedentemente al parto al periodo successivo (che
diventa, quindi, di quattro mesi).
La stessa previsione stabilisce, tuttavia, che
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce con proprio decreto l’elenco dei lavori ai
quali non si applicano le richiamate disposizioni,
per cui - tenuto conto della peculiarità
dell’attività svolta dal personale della Polizia di
Stato - l’Amministrazione ha ritenuto
indispensabile, prima di darvi applicazione,
attendere l’emanazione del citato decreto.
– Parto prematuro
L'art. 16, co. 1 lett. d), T.U. maternità (già
art. 4, L. 1204/71, modif. da art. 11,
L. 53/00) stabilisce che, nell’ipotesi di
parto anticipato, i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima del parto sono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
post partum, anche nell’ipotesi di maternità
anticipata durante il periodo di interdizione
dal lavoro disposto dall’Ispettorato del lavoro
(art. 17 T.U. maternità, già art. 5 L. 1204/71)
fermo restando, in ogni caso, il limite
complessivo dei cinque mesi (confermando quanto
già dichiarato dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 270 del 24-30 giugno 1999).
– Astensione obbligatoria del padre
lavoratore
L'art. 28 T.U. maternità (già art. 6 bis L.
903/77, modif. da art. 13 L. 53/00) prevede, a
favore del padre lavoratore, il diritto di
astenersi dal lavoro nei 3 mesi successivi alla
nascita del figlio, limitatamente ai casi di
morte o grave infermità della madre, abbandono
da parte della madre, affidamento esclusivo del
bambino al padre.
– Trattamento economico ed effetti
giuridici
Il periodo di astensione obbligatoria dà
diritto al trattamento economico intero ed è
computato per intero sia ai fini del calcolo
del trattamento di quiescenza che per la
liquidazione del trattamento di previdenza
(buonuscita).
– Generalità
L'art. 32 e sgg. (già art. 7, L.
1204/71) disciplina i congedi dei
genitori o parentali, riconoscendo a
ciascun genitore un proprio diritto
all’astensione facoltativa,
indipendentemente dall’esistenza o meno
di un diritto della madre, la quale
pertanto può essere anche non
lavoratrice; vengono pertanto assimilati
i padri alle madri lavoratrici
dipendenti, alle quali giàl’art. 1, L.
1204/1971 riconosce un proprio diritto
all’astensione facoltativa,
indipendentemente dall’esistenza o meno
di un diritto del padre.
L’art. 17,
L. 53/2000 abroga inoltre l’art. 7,
L. 903/1977, ove si prevedeva che il
padre poteva utilizzare l’astensione
facoltativa solo nel caso in cui la
madre fosse una lavoratrice subordinata
che rinunciasse al suddetto beneficio.
– Tempi e modalità di
fruizione del beneficio
Entro i primi otto anni di vita del
bambino ed in misura non eccedente
complessivamente (tra i due coniugi) i
10 mesi, l’astensione facoltativa
compete:
» alla madre lavoratrice, dopo
l’astensione obbligatoria, per un
periodo continuativo o frazionato
non superiore ai 6 mesi (nel caso di
frazionamento tra un periodo e
l’altro vi deve essere la ripresa
lavorativa di almeno un giorno,
tenendo presente che i turni di
riposo settimanale e le festività
non interrompono più periodi di
astensione facoltativa);
» al padre lavoratore, per un
periodo continuativo o frazionato
non superiore a 6 mesi; questo
limite è elevato a sette mesi (ed il
limite complessivo delle astensioni
dal lavoro dei genitori è
conseguentemente elevato a undici
mesi) qualora il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo non inferiore
a tre mesi;
» nel caso di un solo genitore
(single, vedovo/a, figlio
riconosciuto da un solo genitore),
per un periodo continuativo o
frazionato non superiore ai 10 mesi;
» la madre ed il padre possono
utilizzare l’astensione facoltativa
anche contemporaneamente ed il padre
la può utilizzare anche durante i
tre mesi di astensione obbligatoria
post partum della madre e durante i
periodi nei quali la madre beneficia
dei riposi orari ex art. 10 della
legge 1204/1971.
– Trattamento economico (art.34
T.U. maternità)
I periodi di astensione facoltativa
di cui all’art. 7/1° comma della
legge 1204/71 saranno retribuiti,
anche in relazione alla vigente
disciplina in tema di congedo
straordinario di cui al T.U.
approvato con L. 3/1957 e successive
modifiche ed integrazioni, nel modo
seguente:
» fino al terzo anno di età
del bambino (e cioè fino al
giorno del terzo compleanno)
spetterà il trattamento
economico intero, come previsto
dalle vigenti disposizioni in
materia di congedo straordinario
per gravi motivi, qualora non
fruito ad altro titolo, nella
misura complessiva di giorni
quarantacinque da fruire
nell’arco dei primi tre anni di
vita del bambino; l’art. 21, co.
3
d.P.R. 164/2002 stabilisce
inoltre che, in caso di malattia
del figlio di età non superiore
a tre anni, i periodi di congedo
non comportano riduzione del
trattamento economico fino ad un
massimo di cinque giorni
lavorativi nell’arco di ciascun
anno oltre il limite dei citati
quarantacinque; per il periodo
eventualmente eccedente i 45
giorni per anno solare (più i
citati 5 nei casi previsti), e
comunque per un periodo massimo,
complessivo tra i genitori, non
superiore a sei mesi, spetterà
il trattamento economico di cui
all’art. 15, 2° comma, lettera
a) della legge 1204/71, con la
corresponsione di una indennità
pari al 30% della retribuzione.
Resta salva la possibilità di
conservare in tutto o in parte
il congedo straordinario per
gravi motivi, da fruire ad altro
titolo, scegliendo il citato
trattamento economico pari ad
una indennità del 30% della
retribuzione;
» nei primi tre anni di vita
del bambino, qualora si sia già
fruito dei sei mesi di
astensione facoltativa
complessiva fra i coniugi, e dal
terzo anno di età del bambino e
fino al compimento dell’ottavo
anno, spetterà un’indennità pari
al 30% della retribuzione solo
nell’ipotesi in cui il reddito
individuale dell’interessato sia
inferiore a 2,5 volte l’importo
del trattamento minimo di
pensione a carico
dell’assicurazione generale
obbligatoria, altrimenti non
andrà corrisposto alcun assegno.
– Effetti giuridici (art.34,
co. 5, T.U. maternità)
I periodi di astensione
facoltativa dal lavoro di cui
all’art. 7/1° comma della legge
1204/1971 nuovo testo, qualora
non rientranti nel congedo
straordinario, sono computati
nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi
alle ferie, alla tredicesima
mensilità o alla gratifica
natalizia ed utili ai fini del
trattamento di quiescenza; in
proposito si torna a ribadire
che il congedo straordinario,
diversamente da quello
ordinario, assorbe le giornate
festive e quelle destinate a
riposo, per cui queste non
vengono sottratte dal numero
complessivo dei giorni di
assenza, come viceversa avviene
per il congedo ordinario.
L’astensione facoltativa
per malattia del bambino (art.
47 e sgg.
T.U. maternità)
– Tempi di fruizione
L’art. 7, L. 1204/1971, come
riformulato dall’art. 3,
L. 53/2000, consente
l’astensione dal lavoro,
alternativamente, ad
entrambi i genitori, anche
adottivi o affidatari, ed
anche nel caso in cui
l’altro genitore non ne
abbia diritto, nelle
seguenti ipotesi:
fino al compimento del
terzo anno di vita del
bambino, senza limiti
temporali e per un massimo
di complessivi 30 giorni
annui, regolarmente
retribuiti; gli eventuali
periodi di astensione
eccedenti il limite predetto
sono senza assegni, ma sono
comunque computati
nell’anzianità di servizio e
coperti da contribuzione
figurativa; mentre ai fini
previdenziali (buonuscita) i
suddetti periodi sono
riscattabili in via
ordinaria, ad onere di
parte;
successivamente al terzo
anno e fino al compimento
dell’ottavo anno di età, per
cinque giorni all’anno
ciascuno (il limite massimo
tra entrambi i genitori è
quindi di dieci giorni
all’anno). In tal caso la
lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti ad
autocertificare che l’altro
genitore non sia in
astensione dal lavoro negli
stessi giorni e per lo
stesso motivo. Anche tali
periodi non danno diritto al
trattamento economico, ma
sono valutabili ai fini
dell’anzianità di servizio e
coperti da contribuzione
figurativa, mentre ai fini
previdenziali (buonuscita),
i suddetti periodi sono
riscattabili in via
ordinaria, ad onere di
parte;
l’astensione dal lavoro
determinata da malattia del
bambino è alternativa,
ovvero ne possono usufruire
alternativamente o la madre
o il padre, a differenza
dell’astensione facoltativa.
Resta altresì confermata la
possibilità per i genitori,
nell’ipotesi di particolare
gravità della malattia del
bambino, di fruire,
alternativamente,
dell’istituto del congedo
straordinario per gravi
motivi, qualora non
utilizzato ad altro titolo,
nel limite dei 45 giorni
annui, incrementati di
ulteriori 5 giorni dall’art.
21, co. 3
d.P.R. 164/2002; la
concessione del predetto
beneficio riveste carattere
discrezionale e a tal
proposito si ribadisce che
il congedo straordinario,
diversamente da quello
ordinario, assorbe le
giornate festive e quelle
destinate a riposo, per cui
queste non vengono sottratte
dal numero complessivo dei
giorni di assenza, come
viceversa avviene per il
congedo ordinario.
– Effetti
economici
In caso di malattia di
un figlio di età
inferiore a tre anni,
spetterà il trattamento
economico previsto dalle
vigenti disposizioni in
materia di congedo
straordinario per gravi
motivi (stipendio
intero), qualora non
fruito ad altro titolo,
nei limiti della durata
massima annuale di
giorni quarantacinque.
Per i periodi
eccedenti i 45 giorni,
nel corso del medesimo
anno solare, non compete
alcun assegno; in caso
di malattia di un
bambino di età compresa
tra i tre e gli otto
anni, la fruizione di
cinque giorni lavorativi
annui, a titolo di
astensione per malattia,
non darà titolo ad
alcuna retribuzione.
– Effetti
giuridici
La malattia del
bambino che dia
luogo al ricovero
ospedaliero
interrompe il
decorso del periodo
di ferie in
godimento da parte
del genitore; » i
periodi di
astensione
facoltativa per
malattia del
bambino, qualora non
rientranti nel
congedo
straordinario, sono
computati
nell’anzianità di
servizio, esclusi
gli effetti relativi
alle ferie, alla
tredicesima
mensilità o alla
gratifica natalizia
e come tali essi
vanno coperti da
contribuzione
figurativa. Ai fini
previdenziali
(buonuscita) sono
riscattabili in via
ordinaria, ad onere
di parte.
– Generalità
Si tratta di una
materia già regolata
dall’art. 3, comma
5,
L. 53/2000, le
cui disposizioni
sono state poi
inserite negli
articoli 36, 45, 50,
61 e 62 del testo
unico approvato con
d.lgs. 26 marzo
2001, n. 1.
–
Astensione
obbligatoria
Resta fermo, ai
sensi del primo
comma dell’art.
6 della legge
903/1977, il
diritto della
madre adottiva o
affidataria
all’astensione
obbligatoria per
i 3 mesi
successivi
all’ingresso in
famiglia del
bambino che, al
momento
dell’adozione o
dell’affidamento,
non abbia
superato i 6
anni di età.
Resta fermo,
altresì, come da
sentenza della
Corte
costituzionale
n. 341/91,
l’analogo
diritto del
padre adottivo o
affidatario
all’astensione
obbligatoria nel
caso in cui la
madre non abbia
voluto o potuto
fruirne.
Nell’ipotesi di
un’adozione
internazionale i
genitori
adottivi hanno
diritto
all’astensione
obbligatoria
anche se il
minore adottato
ha superato i
sei anni di età
al momento
dell’adozione.
–
Astensione
facoltativa
L’astensione
facoltativa può
essere
ugualmente
fruita dai
genitori
adottivi o
affidatari. Ne
deriva che i
genitori
adottivi o
affidatari hanno
diritto ad
usufruire
dell’astensione
facoltativa nei
primi otto anni
di vita del
bambino alle
medesime
condizioni e con
le stesse
modalità
previste per i
genitori
naturali.
Particolare
disposizione di
favore prevede
che, qualora
all’atto
dell’adozione o
dell’affidamento
il minore abbia
un’età compresa
tra i 6 ed i 12
anni, il diritto
ad astenersi dal
lavoro possa
essere
esercitato nei
primi tre anni
dall’ingresso
del minore nel
nucleo familiare
(il diritto
all’astensione
facoltativa
verrebbe così ad
essere
esercitato, in
un’ipotesi
estrema, fino
all’età di 15
anni).
–
Permessi orari
I genitori
adottivi o
affidatari
hanno
diritto a
riposi orari
fino al
compimento
di un anno
di età del
bambino.
–
Aspetti
economici ed
effetti
giuridici
Alle
fattispecie
relative
ai
genitori
adottivi
ed
affidatari
si
estendono
le
indicazioni
già
riportate,
in
materia
di
versamento
dei
contributi,
nei casi
precedentemente
illustrati
riferiti
ai
genitori
naturali.
–
Permanenza
nello
Stato
straniero
Gli
artt.
27, co.
2 e 31,
co. 2,
T.U.
maternità,
prevedono,
per
l’adozione
e
l’affidamento
preadottivo
internazionale,
che i
genitori
abbiano
diritto
a fruire
di un
congedo
di
durata
corrispondente
al
periodo
di
permanenza
nello
stato
straniero.
Tale
periodo
di
permanenza
è
considerato
come
interruzione
del
servizio
e quindi
non è
utile ai
fini del
computo
dell’anzianità
di
servizio
e del
trattamento
di
previdenza
e
quiescenza;
tale
periodo
potrà
essere
reso
utile
tramite
riscatto
ordinario,
ai sensi
del
decreto
legislativo
564/96,
oppure,
in
alternativa,
tramite
la
prosecuzione
volontaria
dei
contributi
di cui
al
decreto
legislativo
184/97.
–
Generalità
L'art.
39
T.U.
maternità
(già
art. 10,
L.
1204/71)
riconosce
alle
lavoratrici
madri,
nel
primo
anno di
vita del
bambino,
il
diritto
a due
periodi
di
riposo
durante
la
giornata
(c. d.
allattamento)
pari ad
un’ora
ciascuno,
anche
cumulabili
(in caso
di
orario
di
lavoro
inferiore
a sei
ore il
periodo
di
riposo è
di
un’ora).
–
Estensioni
del
diritto
La
previsione
è
stata
integrata
dalla
legge
53,
in
coerenza
con
la
sentenza
della
Corte
costituzionale
n.
179
del
21.4.93,
riconoscendo
anche
al
padre
il
diritto
a
riposi
orari
“per
allattamento”,
nel
caso
si
verifichi
una
delle
seguenti
fattispecie:
-
Parto plurimo. Secondo l'art. 41 T.U. maternità (già art. 3, co. 3, L. 53/01), i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. Le ore aggiuntive (altre 2 ore, ridotte a 1 se l’orario di lavoro giornaliero del genitore che si avvale dei riposi è inferiore a 6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.
-
Diritto del padre. L’articolo 40 T.U. maternità (già art. 13, L. 53/01, quale articolo aggiuntivo <art. 6-ter> all’art. 6 L. 903/77), la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, dei riposi di cui all’art.39 T.U. maternità, e del relativo trattamento economico.
Il
diritto
del
padre
lavoratore
è
riconosciuto
nelle
ipotesi
di:
1) affidamento del minore, decesso o grave infortunio della madre;
2) rinuncia da parte della madre lavoratrice dipendente ovvero astensione obbligatoria o facoltativa già usufruita;
3) nel caso in cui la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di “dipendente”, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc... É escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa (fatta salva l’ipotesi di grave infermità).
–
Trattamento
economico
ed
aspetti
giuridici
I periodi di riposo orari sono considerati ore lavorative ai fini retributivi, dell’anzianità di servizio e della retribuzione e sono coperti da contribuzione ordinaria.
– Generalità
Con gli artt. 19 e 20, L. 53/2000 sono state introdotte rilevanti modifiche ed integrazioni alla previgente disciplina dei tre giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33, 3° comma, della legge 104/1992, a favore dei lavoratori che assistono soggetti disabili, riconoscendo il beneficio al dipendente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (in quanto non lavoratore) nonché ai genitori o familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente handicappato, ancorché non convivente, purché non ricoverato a tempo pieno. Possono dunque verificarsi tre diverse fattispecie:
L’ipotesi di genitori che assistono un figlio minorenne (dai tre ai diciotto anni) con handicap in situazione di gravità, convivente o non convivente. Il beneficio è previsto anche se l’altro coniuge non ne ha diritto, in quanto non lavoratore.
L’ipotesi di parenti o affini entro il terzo grado che assistono un familiare disabile in situazione di gravità, convivente. Il beneficio è previsto a condizione che nel nucleo familiare del portatore di handicap non vi sia altra persona non lavoratore, in grado di fornire assistenza al disabile.
L’ipotesi, infine, di parenti o affini entro il terzo grado che assistono un familiare disabile in situazione di gravità, non convivente con gli stessi. Il beneficio è previsto solo nel caso in cui l’assistenza sia prestata con continuità in via esclusiva ed il familiare disabile non conviva con altra persona, non lavoratore, idonea a fornire assistenza al portatore di handicap.
– Trattamento economico e modalità di fruizione
I permessi sono interamente retribuiti e sono utili sia ai fini pensionistici che previdenziali (buonuscita); devono essere fruiti necessariamente entro il mese di riferimento e non sono quindi cumulabili con quelli spettanti nei mesi successivi; possono essere fruiti anche frazionatamente, fino a mezza giornata lavorativa.
– Generalità
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del portatore di handicap in stato di gravità, hanno diritto alla fruizione di un periodo di congedo parentale della durata complessiva di due anni; il beneficio può essere fruito anche se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa, ma non è riconoscibile agli affidatari (art. 42, co. 5 d.lgs. 151/2001).
– Requisiti
Requisiti indispensabili per il riconoscimento del diritto al congedo sono:
lo stato di handicap in “situazione di gravità” di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92;
la convivenza con il disabile nell’ipotesi in cui i titolari del diritto siano il fratello o la sorella.
– Trattamento economico
Per il personale della Polizia di Stato i permessi di cui si tratta sono retribuiti, per cui i trattamenti economici sono soggetti all’ordinaria contribuzione previdenziale; ne consegue che i medesimi sono utili di per sé, sia ai fini pensionistici che previdenziali (buonuscita).
Inoltre il secondo comma dell’art. 80, L. 388/2000 ha previsto per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre, anche adottivo o dopo la loro scomparsa per uno dei fratelli conviventi del portatore di handicap, il diritto a fruire di un periodo di congedo parentale della durata complessiva di due anni.
Il destinatario del beneficio ha diritto a mantenere la retribuzione percepita sempreché questa, su base annua, sia inferiore o pari al limite dei 70 milioni delle vecchie lire.
Il periodo è utile ai soli fini pensionistici.
L’ultimo contratto di lavoro normativo per il Comparto Sicurezza, valido per il quadriennio 2002-2005 e recepito con d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nonché quello relativo al quadriennio 2006/09 e recepito con d.P.R. 170/07 prevedono ulteriori tutele nei confronti della famiglia in generale e per l’assistenza a portatori di handicap, contenute negli articoli 17 e 21, che di seguito si riportano integralmente.
• Articolo 17. Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa (termine presente nell’art. 14, co.1 lett a), d.P.R. 170/07) dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
e) possibilità, per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
f) divieto di impiegare la madre o il padre (termine presente nell’art. 14, co.1 lett g), d.P.R. 170/07) che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell’art. 39 del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
L’art. 14, co. 1 lett. b), d.P.R. 170/07 prevede, inoltre, “l’esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio”
• Articolo 21. Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. (il d.P.R. 170/07 fa riferimento non solo alle "madri" ma “al personale collocato in congedo di maternità o di paternità)
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.
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