Corte Cost.,
sent. nr. 19 del 30
gennaio 2009 (ud.
26.01.2009)
SENTENZA della Corte
costituzionale N. 19
dell’ANNO 2009
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK
Presidente
- Francesco AMIRANTE
Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO
"
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità
costituzionale
dell’articolo 42, comma
5, del decreto
legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni
legislative in materia
di tutela e sostegno
della maternità e
paternità, a norma
dell’art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53),
promosso con ordinanza
del 26 marzo 2008 dal
Tribunale di Tivoli nel
procedimento civile
vertente tra C.F. e
l’Istituto superiore ………,
iscritta al n. 244 del
registro ordinanze 2008
e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima
serie speciale,
dell’anno 2008.
Visto l’atto di
costituzione di C.F.;
udito nell’udienza
pubblica del 2 dicembre
2008 il Giudice relatore
Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato …………
per C.F.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del
26 marzo 2008, il
Tribunale di Tivoli,
sezione lavoro, ha
sollevato questione di
legittimità
costituzionale dell’art.
42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni
legislative in materia
di tutela e sostegno
della maternità e
paternità, a norma
dell’art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53),
per violazione degli
artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione.
Ad avviso del Tribunale
rimettente, la norma
contrasterebbe con i
citati parametri
costituzionali «nella
parte in cui esclude dal
novero dei soggetti
legittimati a fruire del
congedo ivi previsto il
figlio convivente, in
assenza di altri
soggetti idonei a
prendersi cura della
persona affetta» da
disabilità grave.
1.1. – Nell’ordinanza di
rimessione si precisa
che il giudizio
principale ha ad oggetto
il ricorso proposto ai
sensi dell’art. 700 del
codice di procedura
civile avverso il
provvedimento con il
quale un Istituto
statale di istruzione
superiore aveva respinto
l’istanza avanzata da un
proprio dipendente –
inquadrato come
collaboratore scolastico
a tempo indeterminato –
finalizzata ad ottenere
il riconoscimento del
diritto al congedo
straordinario retribuito
per poter assistere la
madre in situazione di
disabilità grave,
certificata ai sensi
dell’art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza,
l’integrazione sociale e
i diritti delle persone
handicappate), in quanto
unico soggetto
convivente.
Il rigetto dell’istanza
da parte
dell’Amministrazione,
afferma il rimettente, è
stato motivato in
ragione della mancata
menzione espressa, nella
disposizione censurata,
del figlio del genitore
disabile tra i soggetti
legittimati alla
fruizione del congedo
straordinario
retribuito.
2. – In punto di non
manifesta infondatezza,
il Tribunale rimettente
osserva che questa
Corte, con le sentenze
n. 233 del 2005 e n. 158
del 2007, ha esteso il
beneficio in esame; con
la prima pronuncia, ai
fratelli o alle sorelle
conviventi nell’ipotesi
in cui i genitori siano
impossibilitati a
provvedere
all’assistenza del
figlio in situazione di
disabilità grave perché
totalmente inabili; con
la seconda pronuncia, al
coniuge convivente del
disabile.
In particolare, ad
avviso del giudice a
quo, rileverebbe nel
caso di specie
l’affermazione di questa
Corte secondo la quale
la «ratio legis della
disposizione normativa
in esame consiste nel
favorire l’assistenza al
soggetto con handicap
grave mediante la
previsione del diritto
ad un congedo
straordinario −
rimunerato in misura
corrispondente
all’ultima retribuzione
e coperto da
contribuzione figurativa
− che, all’evidente fine
di assicurare continuità
nelle cure e
nell’assistenza ed
evitare vuoti
pregiudizievoli alla
salute psicofisica del
soggetto diversamente
abile, è riconosciuto
non solo in capo alla
lavoratrice madre o in
alternativa al
lavoratore padre ma
anche, dopo la loro
scomparsa, a favore di
uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi»
(sentenza n. 233 del
2005). Il rimettente
sottolinea, altresì,
che, sempre secondo
questa Corte,
«l’interesse primario
cui è preposta la norma
in questione – ancorché
sistematicamente
collocata nell’ambito di
un corpo normativo in
materia di tutela e
sostegno della maternità
e paternità – è quello
di assicurare in via
prioritaria la
continuità nelle cure e
nell’assistenza del
disabile che si
realizzino in ambito
familiare,
indipendentemente
dall’età e dalla
condizione di figlio
dell’assistito»
(sentenza n. 158 del
2007).
3. – Alla luce di tali
premesse, secondo il
Tribunale di Tivoli,
l’esclusione del figlio
del disabile dal novero
dei soggetti legittimati
a fruire del congedo
retribuito previsto
dall’art. 42, comma 5,
del d.lgs. n. 151 del
2001, in mancanza di
altre persone idonee ad
occuparsi dello stesso,
contrasterebbe in primo
luogo con l’art. 3 della
Costituzione, posto che
lo «status di figlio è
fonte dell’obbligo
alimentare previsto
dall’art. 433 del codice
civile, nell’ambito del
quale il figlio medesimo
è collocato in via
prioritaria rispetto
allo stesso genitore
dell’avente diritto»; di
conseguenza, il mancato
riconoscimento del
relativo diritto nei
confronti del figlio
convivente, rispetto a
quanto previsto per i
genitori, il coniuge ed
i fratelli conviventi,
determinerebbe
un’ingiustificata
disparità di trattamento
del figlio rispetto agli
altri congiunti del
disabile.
In secondo luogo, sempre
ad avviso del giudice a
quo, detta esclusione
violerebbe anche l’art.
2 Cost., «che richiede
il rispetto dei doveri
inderogabili di
solidarietà e la
conseguente
predisposizione di
misure che consentano
l’esercizio dei
medesimi», nonché l’art.
32 Cost., poiché il
diritto alla salute non
verrebbe
sufficientemente
tutelato a causa della
mancata garanzia ad un
«soggetto lavoratore,
avente lo status di
unico convivente con
persona affetta da
stabile disabilità»,
della «predisposizione
di idonee misure
finalizzate alla
prestazione della
necessaria assistenza».
4. – In punto di
rilevanza, infine, il
Tribunale di Tivoli
osserva che «la pretesa
azionata dal ricorrente
non può che essere
esaminata in
riferimento» alla
disposizione censurata,
risultando altresì dagli
atti di causa che
«l’istante è l’unico
soggetto convivente con
la madre […]
riconosciuta affetta da
handicap grave, ai sensi
dell’art. 3, comma 3,
legge n. 104 del 1992,
dalla competente
commissione della AUSL
locale» e che il rigetto
da parte della autorità
scolastica dell’istanza
di concessione del
congedo straordinario
avanzata dal ricorrente
è motivata unicamente
dalla mancata
inclusione, nel novero
dei soggetti
legittimati, del figlio
del disabile.
5. – Con memoria
depositata in data 17
luglio 2008, si è
costituito in giudizio
il ricorrente nel
giudizio a quo,
chiedendo che la
questione di legittimità
costituzionale sia
accolta.
La parte privata, dopo
aver ribadito la
ricostruzione dei fatti
e le argomentazioni
svolte dal giudice
rimettente, deduce in
particolare che la
disparità di trattamento
determinata
dall’esclusione del
figlio di un disabile
dai soggetti legittimati
a poter usufruire del
congedo straordinario
retribuito riserverebbe
«irragionevolmente una
minor tutela sia al
nucleo familiare del
disabile […], rispetto a
quella riservata alla
sua famiglia di origine,
sia al diritto alla
salute dello stesso, la
cui realizzazione è
assicurata anche
attraverso il sostegno
economico della famiglia
che lo assiste».
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di
Tivoli, in funzione di
giudice del lavoro,
dubita della legittimità
costituzionale dell’art.
42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni
legislative in materia
di tutela e sostegno
della maternità e
paternità, a norma
dell’art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53),
«nella parte in cui
esclude dal novero dei
soggetti legittimati a
fruire del congedo ivi
previsto il figlio
convivente, in assenza
di altri soggetti idonei
a prendersi cura della
persona affetta» da
disabilità grave, per
contrasto con gli artt.
2, 3 e 32 della
Costituzione.
Ad avviso del giudice
rimettente, infatti, la
norma censurata,
riconoscendo il diritto
al congedo straordinario
retribuito
esclusivamente ai
genitori della persona
in situazione di
disabilità grave, o, in
alternativa, in caso di
loro scomparsa o
impossibilità (dopo la
sentenza n. 233 del 2005
di questa Corte), ai
fratelli e sorelle con
essa conviventi, nonché
(dopo la successiva
sentenza n. 158 del
2007) al coniuge
convivente del disabile,
si porrebbe in contrasto
con l’art. 3, primo
comma, Cost.,
determinando un
ingiustificato
trattamento deteriore di
un soggetto, il figlio
convivente, tenuto ai
medesimi obblighi di
assistenza morale e
materiale nei confronti
del disabile.
La norma in questione,
al contempo,
contrasterebbe con
l’art. 2 Cost., il
quale, imponendo il
rispetto dei doveri
inderogabili di
solidarietà,
richiederebbe la
predisposizione di
misure idonee a
consentirne
l’adempimento, nonché
con l’art. 32 Cost., in
quanto la garanzia del
diritto alla salute, ivi
prevista, risulterebbe
vanificata dalla mancata
previsione del diritto
al congedo straordinario
a favore dell’unico
soggetto convivente con
la persona affetta da
stabile disabilità e
bisognosa della
necessaria assistenza.
2. – La questione è
fondata.
2.1. – Questa Corte ha
operato un primo vaglio
della norma censurata
relativa all’istituto
del congedo
straordinario,
dichiarando
l’illegittimità
costituzionale dell’art.
42, comma 5, del d.lgs.
n. 151 del 2001, nella
parte in cui non
prevedeva il diritto di
uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi con
un disabile grave a
fruire del congedo ivi
indicato, nell’ipotesi
in cui i genitori
fossero impossibilitati
a provvedere
all’assistenza del
figlio handicappato
perché totalmente
inabili (sentenza n. 233
del 2005).
In quell’occasione la
Corte ha sottolineato
che il congedo
straordinario retribuito
si iscrive negli
interventi economici
integrativi di sostegno
alle famiglie che si
fanno carico
dell’assistenza della
persona diversamente
abile, evidenziando
altresì il rapporto di
stretta e diretta
correlazione di detto
istituto con le finalità
perseguite dalla legge
n. 104 del 1992, ed in
particolare con quelle
di tutela della salute
psico-fisica della
persona handicappata e
di promozione della sua
integrazione nella
famiglia.
2.2. – Questa Corte ha
poi dichiarato
l’illegittimità
costituzionale della
medesima disposizione,
nella parte in cui non
includeva nel novero dei
soggetti beneficiari, ed
in via prioritaria
rispetto agli altri
congiunti indicati dalla
norma, il coniuge
convivente della persona
in situazione di
disabilità grave
(sentenza n. 158 del
2007).
Con tale pronuncia si è
posta in evidenza la
ratio dell’istituto del
congedo straordinario
retribuito, alla luce
dei suoi presupposti e
delle vicende normative
che lo hanno
caratterizzato,
rilevandosi che «sin dal
momento della sua
introduzione, […]
l’istituto in questione
mirava a tutelare una
situazione di assistenza
della persona con
handicap grave già in
atto, pur limitando
l’ambito di operatività
del beneficio ai
componenti (genitori e,
in caso di loro
scomparsa, fratelli)
della sola famiglia di
origine del disabile».
Conseguentemente, si è
affermato che
«l’interesse primario
cui è preposta la norma
in questione – ancorché
sistematicamente
collocata nell’ambito di
un corpo normativo in
materia di tutela e
sostegno della maternità
e paternità – è quello
di assicurare in via
prioritaria la
continuità nelle cure e
nell’assistenza del
disabile che si
realizzino in ambito
familiare,
indipendentemente
dall’età e dalla
condizione di figlio
dell’assistito».
Sulla base di tali
premesse, questa Corte
ha ritenuto che il
trattamento riservato
dalla norma censurata al
lavoratore coniugato con
un disabile, che versi
in situazione di gravità
e con questo convivente,
ometteva di considerare
le situazioni di
compromissione delle
capacità fisiche,
psichiche e sensoriali,
tali da «rendere
necessario un intervento
assistenziale
permanente, continuativo
e globale nella sfera
individuale o in quella
di relazione» – secondo
quanto previsto
dall’art. 3 della legge
n. 104 del 1992 – che si
fossero realizzate in
dipendenza di eventi
successivi alla nascita
ovvero in esito a
malattie di natura
progressiva. In tal modo
la stessa norma avrebbe
comportato un
inammissibile
impedimento
all’effettività
dell’assistenza ed
integrazione del
disabile stesso
nell’ambito di un nucleo
familiare in cui
ricorrono le medesime
esigenze che l’istituto
in questione è deputato
a soddisfare, in
violazione degli artt.
2, 3, 29 e 32 Cost.
2.3. – I principi appena
richiamati sono
applicabili anche
all’ipotesi oggetto del
presente giudizio.
La disposizione
censurata, omettendo di
prevedere tra i
beneficiari del congedo
straordinario retribuito
il figlio convivente,
anche qualora questi sia
l’unico soggetto in
grado di provvedere
all’assistenza della
persona affetta da
handicap grave, viola
gli artt. 2, 3 e 32
Cost., ponendosi in
contrasto con la ratio
dell’istituto. Questa,
infatti, come sopra
evidenziato, consiste
essenzialmente nel
favorire l’assistenza al
disabile grave in ambito
familiare e
nell’assicurare
continuità nelle cure e
nell’assistenza, al fine
di evitare lacune nella
tutela della salute
psico-fisica dello
stesso, e ciò a
prescindere dall’età e
dalla condizione di
figlio di quest’ultimo.
Inoltre, la suddetta
omissione determina un
trattamento deteriore
dell’unico figlio
convivente del disabile
– allorché sia anche il
solo soggetto in grado
di assisterlo – rispetto
agli altri componenti
del nucleo familiare di
quest’ultimo
espressamente
contemplati dalla
disposizione oggetto di
censura; trattamento
deteriore che,
diversificando
situazioni omogenee,
quanto agli obblighi
inderogabili di
solidarietà derivanti
dal legame familiare,
risulta privo di ogni
ragionevole
giustificazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art.
42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni
legislative in materia
di tutela e sostegno
della maternità e
paternità, a norma
dell’art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53),
nella parte in cui non
include nel novero dei
soggetti legittimati a
fruire del congedo ivi
previsto il figlio
convivente, in assenza
di altri soggetti idonei
a prendersi cura della
persona in situazione di
disabilità grave.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 26
gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK,
Presidente
Maria Rita SAULLE,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 30
gennaio 2009.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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