Il congedo straordinario
per infermità
– Generalità
La concessione del congedo straordinario per infermità avviene
in base al dispositivo degli artt. 37, d.P.R. 3/1957 e 60,
d.P.R. 782/1985, previa presentazione di idonea certificazione
medica.
Il congedo straordinario per gravi motivi, fatte salve
specifiche diverse previsioni, indipendentemente dal titolo
che ne consente la fruizione, può essere frazionato senza
limiti, ma non può eccedere i 45 giorni annui.
Il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario,
assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per
cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei
giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo
ordinario.
– Trattamento economico ed effetti giuridici
In tutti i casi il congedo straordinario è retribuito per
intero ed è utile ai fini pensionistici e previdenziali; al
personale inviato in missione collettiva all’estero compete
inoltre, in caso di concessione di congedo straordinario per
gravi motivi, il rimborso delle spese di viaggio di andata e
ritorno sostenute e documentate.
– Generalità
L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici
dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia
Penitenziaria; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art.
68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi
in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico
scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che
impedisca temporaneamente la regolare prestazione del
servizio.
Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche
nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene
automaticamente collocato in congedo straordinario fino
all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai
sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia
ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in
aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette
giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni
destinati alla fruizione del riposo settimanale e le
festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario,
diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive
e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono
sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come
viceversa avviene per il congedo ordinario.
– Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed
interruzione
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa
per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di
diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute
si sommano, agli effetti della determinazione del limite
massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un
periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata
complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per
infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un
quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di
aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al
dipendente, come più avanti meglio illustrato.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di
amministrazione può consentire all’impiegato, che abbia
raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia
richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni
di durata non superiore a sei mesi; scaduto il periodo massimo
previsto per l’aspettativa per infermità, il dipendente che
risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è
dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in
altri compiti.
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio
in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la
non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula
con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai
fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co.
3
d.P.R. 164/2002).
Alle visite per l’accertamento dell’infermità assiste un
medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si
assume la spesa relativa; l’Amministrazione può, in ogni
momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
– Trattamento economico ed effetti giuridici
Durante l’aspettativa il dipendente ha diritto all’intero
stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il
restante periodo, conservando integralmente gli assegni per
carichi di famiglia; qualora l’infermità che è motivo
dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di
servizio il dipendente ha diritto, per tutto il periodo, a
tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di
lavoro straordinario e sono altresì a carico
dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per
ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo
indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente
subita. vIn ogni caso il tempo trascorso in aspettativa per
infermità è computato per intero ai fini della progressione in
carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
– Generalità
In caso di infermità il dipendente, sia per l’ottenimento del
congedo straordinario che per l’ottenimento dell’aspettativa,
deve produrre idonea certificazione medica rilasciata da un
medico del Servizio sanitario nazionale o della Polizia
Penitenziaria.
L’Amministrazione può in ogni caso disporre visite per
l’accertamento dell’infermità, cui può assistere, a spese del
dipendente, un medico di fiducia di quest’ultimo;
l’Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli
opportuni accertamenti sanitari.
– Obbligo di reperibilità
Durante l’assenza dal servizio per infermità il dipendente ha
l’obbligo di mantenere la reperibilità presso il domicilio
indicato nella dichiarazione di inizio di malattia; la
reperibilità presso il domicilio deve essere assicurata, in
base a quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 15 luglio 1986, nelle “fasce orarie”
tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti
i giorni, comprese le domeniche ed i festivi. Con la nuova
normativa brunetta le fasce sono: dalle 08:00 alle 13:00 e
dalle ore 14:00 alle 20:00.
L’obbligo del rispetto delle fasce orarie non sussiste dopo
che l’Amministrazione abbia accertato la sussistenza
dell’infermità, ferma restando la sua facoltà di procedere
comunque ad ulteriori accertamenti e controlli, che andranno
però effettuati previo opportuno tempestivo preavviso.
– Sanzioni
Qualora il dipendente risulti assente alla visita di controllo
senza giustificato motivo, può decadere dal diritto a
qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a
dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore
periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedente visita di controllo, oltre che essere
sottoposto a procedimento disciplinare.
In base a consolidata giurisprudenza a tali fini per
giustificato motivo devono intendersi tutte le cause di forza
maggiore o le motivazioni che comprovino una necessità
prevalente rispetto all’obbligo di mantenere la reperibilità,
come il doversi sottoporre ad altre visite mediche, ad
accertamenti diagnostici o terapie urgenti.
Le cure vengono di norma effettuate fruendo del congedo
ordinario, essendo state abrogate dall’art. 22, co. 25, L.
724/1994 tutte le norme che prevedevano la possibilità di
effettuar tali cure in regime di congedo straordinario o di
aspettativa per infermità; tuttavia al personale affetto da
invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed
ascrivibile ad una delle categorie che danno diritto all’equo
indennizzo o che abbia dato luogo alla liquidazione
dell’indennità “una tantum” compete il c.s. per effettuare le
cure termali, purché queste siano finalizzate alla cura della
richiamata invalidità e non di altre infermità; a differenza
rispetto a quanto avveniva in passato, nel caso in cui il
procedimento finalizzato al riconoscimento dei benefici
dipendenti da causa di servizio sia ancora pendente, il
dipendente non può più essere autorizzato a fruire del c.s.
per effettuare le cure termali, a seguito dell’entrata in
vigore del d.P.R. 461/2001 (circ. n. 333-A/9807.H.6.1/2003).