La contrazione di matrimonio è un’altra delle
ipotesi in cui il congedo straordinario deve essere,
a norma dell’art. 37, co. 2, d.P.R. 3/1957, concesso
di diritto; la durata prevista è di 15 giorni e la
concessione è subordinata all’esibizione del
certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale
di stato civile.
Qualora rito religioso e rito civile si svolgano
in date differenti, il congedo potrà essere concesso
un’unica volta.
In proposito è utile ribadire ancora che il
congedo straordinario, diversamente da quello
ordinario, assorbe le giornate festive e quelle
destinate a riposo, per cui queste non vengono
sottratte dal numero complessivo dei giorni di
assenza, come viceversa avviene per il congedo
ordinario.
La retribuzione viene corrisposta per intero ed
il periodo fruito è utile ai fini di carriera,
pensionistici e previdenziali.
L’articolo 1 della
legge 584/1967 attribuisce una giornata di
riposo a coloro i quali effettuano una donazione di
sangue; la giornata di riposo va intesa come 24 ore
a partire dal momento in cui il lavoratore si è
assentato dal lavoro per il prelievo, per cui è
evidente come tale lavoratore non possa essere
adibito al turno notturno nella giornata successiva
a quella della donazione.
Il diritto degli appartenenti alla Polizia di
Stato a partecipare ad assemblee è sancito e
regolato dall’art. 82, co. 4,
L. 121/1981, ove si prevede la possibilità di
«riunioni durante l’orario di servizio nei limiti di
dieci ore annue», specificando che i «dirigenti
della Polizia di Stato hanno facoltà di fissare
speciali modalità di tempo e di luogo per il loro
svolgimento».
Le 10 ore annue dovranno essere conteggiate per
ciascun dipendente e sono considerate come servizio
a tutti gli effetti, giuridici e retributivi.
L’appartenente alla Polizia di Stato deve
rispondere alle convocazioni provenienti
dall’Autorità giudiziaria per non incorrere nelle
sanzioni previste in caso di inottemperanza; le
giornate destinate alla comparizione e quelle
eventualmente necessarie a raggiungere la sede della
comparizione stessa sono quindi da considerarsi come
servizio prestato a tutti gli effetti; nel caso di
convocazione per fatti attinenti al servizio innanzi
alla Magistratura ordinaria, militare o contabile,
in sede diversa da quella di servizio, è previsto il
rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione
dell’indennità di missione e degli eventuali
straordinari effettuati; quando l’interessato debba
comparire in qualità di sottoposto al procedimento,
è prevista altresì, in caso di assoluzione
definitiva, la corresponsione dell’indennità di
missione e, con la sola esclusione del caso di
condanna a titolo doloso, il rimborso delle spese di
viaggio (art. 7, co. 4,
d.P.R. 164/2002).
L’art. 15,
d.P.R. 395/1995 ha introdotto per il personale
il diritto, in occasione di trasferimento, di un
congedo straordinario speciale per le esigenze di
trasloco e di riorganizzazione familiare presso la
nuova sede di servizio; l’art. 19, co. 2 d.P.R.
164/2002 ha esteso tale diritto anche al personale
accasermato.
In caso di trasferimento in territorio nazionale
sono attribuiti 20 giorni per il personale
ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10
anni di servizio e 10 giorni per il personale senza
famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
In caso di trasferimento per l’estero o di
trasferimento dall’estero, sono attribuiti 30 giorni
al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno 10 anni di servizio e 20 giorni al
personale senza famiglia a carico con meno di 10
anni di servizio.
Questo speciale congedo straordinario si
aggiunge al congedo straordinario per gravi motivi e
ne segue la disciplina dal punto di vista del
trattamento economico spettante e sul piano dei
riflessi previdenziali e normativi, per cui la
retribuzione è piena ed è utile ai fini
previdenziali e pensionistici.
In base a quanto stabilito dall’art. 32 d.P.R.
164/2002 i dipendenti della Polizia di Stato che
ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno
agli organismi direttivi delle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale ai
sensi della normativa vigente, per l’espletamento
del loro mandato possono fruire di permessi
sindacali retribuiti.
I dirigenti sindacali che intendono fruire dei
permessi sindacali devono darne comunicazione
scritta almeno tre giorni prima ed in casi
eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la
struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L’Amministrazione autorizza il permesso
sindacale salvo che non ostino eccezionali e
motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in
forma scritta entro tre giorni; in caso di mancato
utilizzo del permesso sindacale richiesto
l’organizzazione sindacale interessata provvederà a
darne comunicazione al dirigente dell’ufficio di
appartenenza del dipendente.
Tenuto conto della specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i
permessi sindacali sono autorizzati in misura pari
alle ore corrispondenti al turno di servizio
giornaliero e non possono superare mensilmente per
ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri
di servizio, con esclusione da tale computo degli
ulteriori permessi sindacali retribuiti attribuiti
per la partecipazione a riunioni sindacali su
convocazione dell’Amministrazione.
I permessi sindacali sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione
e sono pertanto retribuiti ed utili ai fini
previdenziali e pensionistici.
La fruizione dei permessi sindacali può essere
autorizzata anche per una durata superiore al limite
dei nove turni giornalieri per ciascun mese alle
organizzazioni sindacali aventi titolo che ne
facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni
centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti
la data di decorrenza del cumulo richiesto (art. 32,
co. 8 d.P.R. 164/2002).
L’Amministrazione, verificato il rispetto della
percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15
giorni dalla ricezione della richiesta; anche in
questo caso i permessi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato
nell’Amministrazione e sono pertanto retribuiti ed
utili ai fini previdenziali e pensionistici.
L’articolo 31 d.P.R. 164/2002 stabilisce che
possono essere autorizzati distacchi sindacali
soltanto in favore dei dipendenti della Polizia di
Stato che ricoprono cariche di dirigenti sindacali
in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
I distacchi sindacali, sino al limite massimo
del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti
sindacali previo accordo dell’organizzazione
sindacale con l’Amministrazione, frazionatamente o
per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed
escludendo la frazionabilità dell’orario
giornaliero.
I periodi di distacco per motivi sindacali sono
a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell’Amministrazione, salvo che ai fini del
compimento del periodo di prova e del diritto al
congedo ordinario.
I predetti periodi sono retribuiti con
esclusione dei compensi e delle indennità per il
lavoro straordinario e di quelli collegati
all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
L’art. 33 d.P.R. 164/2002 prevede che gli
appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle
proprie organizzazioni sindacali possono fruire di
aspettative sindacali non retribuite, su richiesta
delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale.
L’Amministrazione cura gli adempimenti
istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ed emana il decreto di
aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta; detto assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica è finalizzato esclusivamente
all’accertamento dei requisiti soggettivi ed è
considerato acquisito qualora il ripetuto
Dipartimento della funzione pubblica non provveda
entro venti giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
organizzazioni sindacali comunicano la conferma di
ciascuna aspettativa sindacale in atto, ma possono
avanzare richiesta di revoca in ogni momento; la
conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alle amministrazioni di appartenenza del
personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato possono
usufruire di permessi sindacali non retribuiti per
la partecipazione a congressi e convegni di natura
sindacale nonché alle riunioni degli organi
collegiali statutari, nazionali, centrali e
periferici, delle rispettive organizzazioni
sindacali, oltre i rispettivi monte ore annuali
previsti per i permessi retribuiti, seguendo le
stesse modalità previste per questi ultimi. Per il
personale che fruisce di tali aspettative e
permessi, i contributi figurativi previsti in base
all’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981,
n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale
retribuito.
L’art. 118 del d.P.R. 361/1957 stabilisce che al
personale civile e militare delle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che
debba recarsi in Comune diverso da quello ove si
trova la sede dell’Ufficio per partecipare ad
elezioni politiche, compete il rimborso delle spese
di trasporto e l’indennità di missione ai sensi
delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo
che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con
proprio decreto.
Con proprio decreto in data 5 marzo 1992 il
Ministro del tesoro ha stabilito che i limiti di
tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno,
entro i quali può essere corrisposto il trattamento
di missione al personale che debba recarsi fuori
dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il
diritto al voto, sono così fissati:
a) un giorno per le distanze da 350 a 700
chilometri;
b) due giorni per le distanze oltre 700
chilometri o per gli spostamenti dalle isole,
esclusa la Sicilia, in altre località del
territorio nazionale, compresa la Sicilia, e
viceversa.
Tale trattamento è stato poi esteso anche alle
consultazioni europee; in ogni caso può essere
riconosciuto al solo personale che dimostri di aver
ottemperato al trasferimento di residenza nella
località sede di servizio nei termini previsti dalle
norme anagrafiche.