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CAUSE DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO
 
Se un appartenente alla Polizia di Stato subisce lesioni, contrae un’infermità o subisce aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, presenta domanda scritta all'ufficio presso il quale presta servizio per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presupposto necessario, ma non sempre sufficiente per ottenere i benefici di Legge, tra cui rientra l’equo indennizzo.
 
 
 
Nella domanda, che in caso di morte dell’appartenente può essere presentata dagli eredi, devono essere indicati l'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, se possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
 
 
 
La domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificata l'infermità o lesione, oppure entro sei mesi dalla data in cui l’appartenente ha avuto conoscenza dell'infermità, della lesione o dell'aggravamento, anche quando ciò avviene dopo il collocamento in quiescenza.
 
 
 
Non tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio danno diritto all’equo indennizzo: il tempestivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, tuttavia, costituisce presupposto necessario per il successivo l’ottenimento dell’equo indennizzo nel caso la patologia stessa evidenziasse, nel tempo, un aggravamento tale da farla rientrare tra quelle per cui l’equo indennizzo è previsto.
 
 
 
La richiesta di equo indennizzo può essere presentata insieme alla domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione; questo deve però avvenire entro i dieci giorni successivi al ricevimento, da parte dell’appartenente, della comunicazione che l’Amministrazione deve inviargli dopo aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le pensioni privilegiate (già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), informandolo, appunto, della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo; in tal caso il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
 
 
 
Può essere concesso per la morte o per una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; se la menomazione non è prevista nelle tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente a qualcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando si manifesta entro cinque anni dal collocamento in quiescenza; il termine utile di cinque anni è elevato a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità di cui non sia scientificamente nota la causa o che non derivino da altre patologie; la richiesta di equo indennizzo può inoltre essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
 
 
 
La richiesta di equo indennizzo deve comunque essere presentata non oltre di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio (ascrivibile alle tabelle), oppure dal giorno in cui si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
 
 
 
Quando l’appartenente riporta lesioni o subisce il decesso per ragioni di servizio o contrae infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause che generano patologie l'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.
 
 
 
Nel trattamento dei dati relativi alle causa di servizio gli enti interessati applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza; l’appartenente può comunicare la sua opposizione alla trattazione e comunicazione dei suoi dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, che viene di conseguenza sospeso, anche se iniziato d’ufficio.
 
 
 
L'ufficio di appartenenza deve inviare immediato delle domande e della documentazione prodotta dall'appartenente agli uffici del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, competente ad emettere il provvedimento finale. Il dirigente responsabile dell'ufficio integra l’istruttoria con gli elementi in suo possesso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’Amministrazione, se verifica che la domanda stessa non è ammissibile, la respinge con provvedimento motivato da comunicare entro dieci giorni all’appartenente; se invece ne riscontra l’ammissibilità, sempre entro trenta giorni, trasmette alla C.M.O. competente la domanda e la documentazione prodotte dall'appartenente, che ne deve essere informato entro i successivi dieci giorni.
 
 
 
Nell'ambito della Direzione Centrale delle Risorse Umane (già Direzione Centrale Del Personale), il Servizio Trattamento di pensione e di Previdenza, i cui uffici si trovano in via via Cavour 216, 00184 Roma; in particolare:
 
- La I Divisione si occupa del personale appartenente ai ruoli dei Dirigenti, Direttivi ed Ispettori e delle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici e Professionali, nonché degli ex Ufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e delle appartenenti al disciolto Corpo di Polizia femminile;
 
- La II Divisione si occupa del personale appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e delle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici e professionali, nonché degli ex sottufficiali del Disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza;
 
- La III Divisione si occupa del personale appartenente ai ruoli degli Assistenti e Agenti e delle corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici e professionali, nonché delle ex Guardie e Appuntati del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
 
 
 
Effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprendendo possibilmente anche l'indicazione delle cause che l’hanno prodotta ed il momento in cui si è manifestata la patologia, delle sua conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio.
 
 
 
Quella territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione dell’appartenente oppure, se questi e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dei suoi eredi; per i residenti all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare oppure dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
 
 
 
Da due ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e da un funzionario medico della Polizia di Stato. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio; se la complessità dell’accertamento lo richiede la Commissione può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
 
 

Si, l’appartenente può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che però non entra a far parte della composizione della Commissione.
 
 
 
Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione effettua la visita redige un processo verbale, firmato da tutti i membri, da cui debbono risultare le generalità dell’appartenente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'appartenente, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
 
 
 
Entro quindici giorni dalla conclusiva visita la Commissione trasmette il verbale al Dipartimento che, entro trenta giorni dalla ricezione lo invia al Comitato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'Amministrazione, oppure, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, richiede supplementi di accertamenti sanitari ad una Commissione diversa rispetto a quella che ha reso la prima diagnosi; il verbale della nuova visita medica e' trasmesso entro quindici giorni direttamente al Comitato, che entro trenta giorni dalla ricezione.
 
 
 
L'Amministrazione può conformarsi al parere del Comitato entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso oppure, entro lo stesso termine, se per motivate ragioni non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere un ulteriore parere al Comitato, che deve esprimerlo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; a quest’ultimo parere l'Amministrazione deve necessariamente conformarsi adottando il provvedimento nei successivi dieci giorni; nel caso in cui siano stati chiesti insieme causa di servizio ed equo indennizzo viene emesso un unico provvedimento.
 
 
 
No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche per le successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
 
 
 
Entro cinque anni dalla concessione dell’ concesso l'equo indennizzo l’appartenente, in caso di aggravamento della menomazione può, per una sola volta, chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso
 
 
 
L’appartenente o, in caso di morte, gli eredi dell’appartenente possono presentare, insieme alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata oppure della causa clinica di morte, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali; in tal caso l'Amministrazione inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro trenta giorni.
 
 
 
Il DPR 461/2001 prevede che tutte le comunicazioni tra uffici devono essere effettuate ordinariamente per via telematica ed eventuali eccezioni devono essere debitamente motivate; inoltre l'Amministrazione può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'appartenente anziché alla C.M.O. all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, per l'accertamento sanitario da parte delle Commissioni mediche ivi insediate, integrata con un funzionario della Polizia di Stato; L'Amministrazione, infine, non può chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal DPR 461/2001 ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria; in tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
 
 
 
Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio a fini di trattamento pensionistico di privilegio i termini sono analoghi e resta fermo il termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio; il diritto all’erogazione del trattamento sorge dal momento dell’insorgere dell’infermità, a meno che non sia trascorso il termine di prescrizione biennale dei pagamenti: in tal caso l’erogazione avviene a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
 
 
 
Non dovrebbe. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio, di concessione dell'equo indennizzo e di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del DPR 461/2001, saranno infatti definiti in linea di massima secondo la precedente procedura. Inoltre queste procedure devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
 
 
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