|
Se un appartenente alla Polizia di Stato
subisce lesioni, contrae un’infermità o
subisce aggravamenti di infermità o
lesioni preesistenti, presenta domanda
scritta all'ufficio presso il quale presta
servizio per fare accertare l'eventuale
dipendenza da causa di servizio,
presupposto necessario, ma non sempre
sufficiente per ottenere i benefici di
Legge, tra cui rientra l’equo indennizzo.
Nella domanda, che in caso di morte
dell’appartenente può essere presentata
dagli eredi, devono essere indicati
l'infermità o lesione, i fatti di servizio
che vi hanno concorso e, se possibile, le
conseguenze sull'integrità fisica,
psichica o sensoriale e sull'idoneità al
servizio, allegando ogni documento utile.
La domanda deve essere presentata dal
dipendente entro sei mesi dalla data in
cui si e' verificata l'infermità o
lesione, oppure entro sei mesi dalla data
in cui l’appartenente ha avuto conoscenza
dell'infermità, della lesione o
dell'aggravamento, anche quando ciò
avviene dopo il collocamento in
quiescenza.
Non tutte le patologie riconosciute come
dipendenti da causa di servizio danno
diritto all’equo indennizzo: il tempestivo
riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio della patologia, tuttavia,
costituisce presupposto necessario per il
successivo l’ottenimento dell’equo
indennizzo nel caso la patologia stessa
evidenziasse, nel tempo, un aggravamento
tale da farla rientrare tra quelle per cui
l’equo indennizzo è previsto.
La richiesta di equo indennizzo può essere
presentata insieme alla domanda per il
riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio dell'infermità o lesione;
questo deve però avvenire entro i dieci
giorni successivi al ricevimento, da parte
dell’appartenente, della comunicazione che
l’Amministrazione deve inviargli dopo aver
trasmesso gli atti al Comitato di verifica
per le pensioni privilegiate (già Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie),
informandolo, appunto, della possibilità
di presentare richiesta di equo
indennizzo; in tal caso il procedimento
per il riconoscimento della causa di
servizio si estende anche alla definizione
della richiesta di equo indennizzo.
Può essere concesso per la morte o per una
menomazione dell'integrità fisica o
psichica o sensoriale ascrivibile ad una
delle categorie di cui alla tabella A o
alla tabella B annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, e successive modificazioni;
se la menomazione non è prevista nelle
tabelle e' indennizzabile solo nel caso in
cui sia da ritenersi equivalente a
qualcuna di quelle contemplate nelle
tabelle stesse, anche quando si manifesta
entro cinque anni dal collocamento in
quiescenza; il termine utile di cinque
anni è elevato a dieci anni per le
invalidità derivanti da infermità di cui
non sia scientificamente nota la causa o
che non derivino da altre patologie; la
richiesta di equo indennizzo può inoltre
essere proposta dagli eredi del dipendente
deceduto, anche se pensionato, entro sei
mesi dal decesso.
La richiesta di equo indennizzo deve
comunque essere presentata non oltre di
sei mesi dalla data di notifica del
provvedimento di riconoscimento della
causa di servizio (ascrivibile alle
tabelle), oppure dal giorno in cui si e'
verificata la menomazione in conseguenza
dell'infermità o lesione già riconosciuta
dipendente da causa di servizio.
Quando l’appartenente riporta lesioni o
subisce il decesso per ragioni di servizio
o contrae infermità nell’esporsi per
obbligo di servizio a cause che generano
patologie l'Amministrazione inizia
d'ufficio il procedimento per il
riconoscimento della causa di servizio.
Nel trattamento dei dati relativi alle
causa di servizio gli enti interessati
applicano le disposizioni vigenti in
materia di tutela della riservatezza;
l’appartenente può comunicare la sua
opposizione alla trattazione e
comunicazione dei suoi dati personali
sensibili relativi all'oggetto del
procedimento, che viene di conseguenza
sospeso, anche se iniziato d’ufficio.
L'ufficio di appartenenza deve inviare
immediato delle domande e della
documentazione prodotta dall'appartenente
agli uffici del Ministero dell’Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
competente ad emettere il provvedimento
finale. Il dirigente responsabile
dell'ufficio integra l’istruttoria con gli
elementi in suo possesso entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta.
Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda l’Amministrazione, se verifica che
la domanda stessa non è ammissibile, la
respinge con provvedimento motivato da
comunicare entro dieci giorni
all’appartenente; se invece ne riscontra
l’ammissibilità, sempre entro trenta
giorni, trasmette alla C.M.O. competente
la domanda e la documentazione prodotte
dall'appartenente, che ne deve essere
informato entro i successivi dieci giorni.
Nell'ambito della Direzione Centrale delle
Risorse Umane (già Direzione Centrale Del
Personale), il Servizio Trattamento di
pensione e di Previdenza, i cui uffici si
trovano in via via Cavour 216, 00184 Roma;
in particolare:
- La I Divisione si occupa del personale
appartenente ai ruoli dei Dirigenti,
Direttivi ed Ispettori e delle
corrispondenti qualifiche dei ruoli
tecnici e Professionali, nonché degli ex
Ufficiali del disciolto Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza e delle
appartenenti al disciolto Corpo di Polizia
femminile;
- La II Divisione si occupa del personale
appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e
delle corrispondenti qualifiche dei ruoli
tecnici e professionali, nonché degli ex
sottufficiali del Disciolto Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza;
- La III Divisione si occupa del personale
appartenente ai ruoli degli Assistenti e
Agenti e delle corrispondenti qualifiche
dei ruoli tecnici e professionali, nonché
delle ex Guardie e Appuntati del disciolto
Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
Effettua la diagnosi dell'infermità o
lesione, comprendendo possibilmente anche
l'indicazione delle cause che l’hanno
prodotta ed il momento in cui si è
manifestata la patologia, delle sua
conseguenze sull'integrità fisica,
psichica o sensoriale e sull'idoneità al
servizio.
Quella territorialmente competente in
relazione all'ufficio di ultima
assegnazione dell’appartenente oppure, se
questi e' pensionato o deceduto, alla
residenza rispettivamente del pensionato o
dei suoi eredi; per i residenti all'estero
la visita e' effettuata, per delega della
Commissione, da un collegio di due medici
nominati dalla locale autorità consolare
oppure dal medico fiduciario dell'autorità
stessa.
Da due ufficiali medici, di cui almeno
uno, preferibilmente, specialista in
medicina legale e delle assicurazioni e da
un funzionario medico della Polizia di
Stato. Assume le funzioni di presidente il
direttore dell'Ente sanitario militare o
l'ufficiale superiore medico da lui
delegato o, in loro assenza, l'ufficiale
superiore medico più elevato in grado o, a
parità di grado, con maggiore anzianità di
servizio; se la complessità
dell’accertamento lo richiede la
Commissione può richiedere la
partecipazione alla visita, con voto
consultivo, di un medico specialista.
Si,
l’appartenente può essere assistito
durante la visita, senza oneri per
l'amministrazione, da un medico di
fiducia, che però non entra a far parte
della composizione della Commissione.
Entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti dall'Amministrazione effettua la
visita redige un processo verbale, firmato
da tutti i membri, da cui debbono
risultare le generalità dell’appartenente,
la qualifica e la firma dei componenti
della Commissione, il giudizio
diagnostico, gli accertamenti e gli
elementi valutati, la determinazione della
data di conoscibilità o stabilizzazione
dell'infermità da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di
compenso, l'indicazione della categoria
stessa, il giudizio di idoneità al
servizio od altre forme di inabilità, le
eventuali dichiarazioni a verbale del
medico designato dall'appartenente, i
motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente ed il voto
consultivo del medico specialista.
Entro quindici giorni dalla conclusiva
visita la Commissione trasmette il verbale
al Dipartimento che, entro trenta giorni
dalla ricezione lo invia al Comitato, il
quale, entro sessanta giorni dal
ricevimento degli atti, si pronuncia sulla
dipendenza dell'infermità o lesione da
causa di servizio con parere da comunicare
entro quindici giorni all'Amministrazione,
oppure, entro venti giorni dal ricevimento
degli atti, richiede supplementi di
accertamenti sanitari ad una Commissione
diversa rispetto a quella che ha reso la
prima diagnosi; il verbale della nuova
visita medica e' trasmesso entro quindici
giorni direttamente al Comitato, che entro
trenta giorni dalla ricezione.
L'Amministrazione può conformarsi al
parere del Comitato entro venti giorni
dalla data di ricezione del parere stesso
oppure, entro lo stesso termine, se per
motivate ragioni non ritenga di
conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di
richiedere un ulteriore parere al
Comitato, che deve esprimerlo entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; a
quest’ultimo parere l'Amministrazione deve
necessariamente conformarsi adottando il
provvedimento nei successivi dieci giorni;
nel caso in cui siano stati chiesti
insieme causa di servizio ed equo
indennizzo viene emesso un unico
provvedimento.
No: il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermità o lesione
costituisce accertamento definitivo anche
per le successive richieste di equo
indennizzo e di trattamento pensionistico
di privilegio.
Entro cinque anni dalla concessione dell’
concesso l'equo indennizzo l’appartenente,
in caso di aggravamento della menomazione
può, per una sola volta, chiedere
all'Amministrazione la revisione dell'equo
indennizzo già concesso
L’appartenente o, in caso di morte, gli
eredi dell’appartenente possono
presentare, insieme alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio o
concessione di equo indennizzo,
certificazione medica concernente
l'accertamento dell'infermità
specificamente dichiarata oppure della
causa clinica di morte, rilasciata da una
delle commissioni mediche operanti presso
le aziende sanitarie locali; in tal caso
l'Amministrazione inoltra la domanda e la
certificazione medica alla Commissione ed
al Comitato entro trenta giorni.
Il
DPR 461/2001 prevede che tutte le
comunicazioni tra uffici devono essere
effettuate ordinariamente per via
telematica ed eventuali eccezioni devono
essere debitamente motivate; inoltre
l'Amministrazione può trasmettere la
domanda e la documentazione prodotta
dall'appartenente anziché alla C.M.O.
all'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, per
l'accertamento sanitario da parte delle
Commissioni mediche ivi insediate,
integrata con un funzionario della Polizia
di Stato; L'Amministrazione, infine, non
può chiedere pareri ulteriori rispetto a
quelli previsti espressamente dal
DPR 461/2001 ne' dispone accertamenti
o acquisisce atti salvo comprovate
necessità emergenti nel corso
dell'istruttoria; in tal caso il termine
per la definizione del procedimento resta
sospeso per trenta giorni.
Per i procedimenti di riconoscimento di
causa di servizio a fini di trattamento
pensionistico di privilegio i termini sono
analoghi e resta fermo il termine di
cinque o dieci anni dalla cessazione del
servizio per la presentazione di nuova
domanda di trattamento pensionistico di
privilegio; il diritto all’erogazione del
trattamento sorge dal momento
dell’insorgere dell’infermità, a meno che
non sia trascorso il termine di
prescrizione biennale dei pagamenti: in
tal caso l’erogazione avviene a partire
dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione dell’istanza.
Non dovrebbe. I procedimenti relativi a
domande di riconoscimento di causa di
servizio, di concessione dell'equo
indennizzo e di riconoscimento di
trattamento di pensione privilegiata e
accertamento di idoneità al servizio, già
presentate all'Amministrazione alla data
di entrata in vigore del DPR 461/2001,
saranno infatti definiti in linea di
massima secondo la precedente procedura.
Inoltre queste procedure devono comunque
concludersi entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento.
|